Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
S.0/02469/011/ ... in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» (A.S. 2469),
premesso che
il Capo V del provvedimento in esame...
Atto Senato
Ordine del Giorno 0/2469/11/10 presentato da ELISA PIRRO
martedì 24 maggio 2022, seduta n. 236
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» (A.S. 2469),
premesso che
il Capo V del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di concorrenza e tutela della salute,
considerato che:
negli anni precedenti al diffondersi dell'epidemia Covid, parallelamente al definanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), si è assistito ad una crescente convergenza d'interessi per fondi sanitari, assicurazioni e varie forme di welfare aziendale;
le compagnie assicurative possono usufruire di misure di agevolazione per le attività inerenti le polizze sanitarie integrative;
sarebbe opportuno introdurre una disciplina in materia di assistenza sanitaria aziendale da applicare quantomeno ai nuovi contratti di assicurazione e ai rinnovi contrattuali, al fine di tutelareil diritto di scelta del proprio curante e garantire una migliore qualità delle cure,
impegna il Governo:
a istituire un tavolo tecnico-politico presso il Ministero dello sviluppo economico al fine di valutare e porre in essere uno specifico intervento di carattere normativo in materia di assistenza sanitaria aziendale con l'obiettivo di:
1) stabilire la nullità della clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi esclusivamente di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici;
2) prevedere, altresì, che le previsioni contenute nelle clausole nulle siano sostituite da altre che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato;
3) prevedere che il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti.
(0/2469/11/10)
Pirro