Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Atto a cui si riferisce:
S.4/07065 MININNO - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
la legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, detto...
Atto Senato
Interrogazione a risposta scritta 4-07065 presentata da CATALDO MININNO
martedì 24 maggio 2022, seduta n.436
MININNO - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
la legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, detto regime forfettario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti;
tra le cause di esclusione del regime agevolato, assume rilievo quanto disposto dalla lettera d-ter) del comma 57 dell'articolo 1, ai sensi della quale non possono avvalersi del regime forfettario "i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato";
l'Agenzia delle entrate, con risposta n. 368 del 24 maggio 2021 all'istanza di interpello di un lavoratore con reddito da lavoro dipendente superiore a 30.000 euro nell'anno di imposta 2020 e con rapporto di lavoro cessato nel corso del 2021, ha ritenuto che "all'istante sia precluso l'accesso al regime forfettario nel 2021, in applicazione della citata lettera d-ter), in quanto trattasi del medesimo anno di cessazione del rapporto di lavoro dipendente, nell'ambito del quale afferma di aver percepito redditi superiori a 30.000 euro nell'anno precedente (2020)", potendo quindi egli "applicare il regime forfettario solo a partire dal 2022";
considerato che:
l'ultimo inciso della citata lettera d-ter) non individua alcun termine entro il quale il rapporto di lavoro debba cessare affinché si possa beneficiare dell'irrilevanza della verifica della soglia dei 30.000 euro;
al contrario, la ratio sottesa alla disposizione è quella di incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego mediante la concessione di agevolazioni fiscali, indipendentemente dal momento dell'interruzione del rapporto,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda intraprendere nei confronti dell'Agenzia delle entrate al fine di assicurare la corretta interpretazione della norma, che garantisca l'irrilevanza del superamento della soglia di 30.000 euro indipendentemente dal fatto che la cessazione del rapporto di lavoro dipendente avvenga nell'anno fiscale precedente a quello di accesso al regime forfettario o nello stesso anno.
(4-07065)