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Atto a cui si riferisce:
C.5/08159 (5-08159)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 25 maggio 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-08159

  Gli onorevoli interroganti richiedono, in particolare, di chiarire se per l'accesso ai contributi di cui al comma 3, dell'articolo 74, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, siano ritenute ammissibili le fatture emesse e riportanti data successiva al 21 ottobre 2021.
  Al riguardo si fa presente che il decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2021, n. 358, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 20 ottobre 2021, disciplina la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale finalizzati a sostenere l'acquisto e l'installazione di Infrastrutture di Ricarica (IdR) effettuati da imprese e professionisti.
  Segnatamente, le risorse sono ripartite nella misura dell'80 per cento a favore di acquisto e installazione di IdR di valore complessivo inferiore a 375.000 euro, e nella misura del 10 per cento per l'acquisto di IdR di valore pari o superiore a 375.000 euro; il rimanente 10 per cento è destinato all'acquisto e installazione di IdR da parte di professionisti, rinviando ad apposite disposizioni attuative la definizione dei modelli di domanda, i termini per la presentazione delle domande di ammissione e di erogazione dei contributi, nonché l'ulteriore documentazione che i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare, unitamente alle indicazioni operative per l'attuazione degli interventi.
  L'articolo 4 del decreto individua una serie di requisiti soggettivi che devono possedere le imprese potenzialmente beneficiarie (sede nel territorio italiano, iscrizione al registro delle imprese, iscrizione prezzo l'INPS, regolarità degli adempimenti fiscali, la mancata ricezione di altri contributi pubblici per le spese oggetto del provvedimento, e altro), mentre l'articolo 5, analogamente, reca disposizioni in materia di requisiti soggettivi dei professionisti beneficiari.
  Infine, l'articolo 6, comma 1 del decreto, nel definire le spese ammissibili al contributo, fornendone una elencazione indicativa, ed indicando altresì i massimali di spesa ammissibili per ciascuna tipologia di IdR, a seconda della potenza e della tipologia, individua dettagliatamente le caratteristiche richieste ai fini dell'ammissibilità al contributo, stabilendo espressamente che, con riguardo ai termini temporali, le spese ammissibili «devono essere sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto», e ciò al fine evidentemente di escludere spese già sostenute precedentemente e indipendentemente dall'effetto incentivante della misura stessa.
  Conseguentemente, ne deriva che le fatture relative a spese ritenute ammissibili e sostenute da soggetti beneficiari in possesso dei requisiti richiesti devono considerarsi documentazione idonea per presentare istanza di accesso al contributo, per il quale sono stati stanziati novanta (90) milioni di euro, sino all'esaurimento della somma solo laddove emesse dopo l'entrata in vigore del decreto 25 agosto 2021.
  Per quanto riguarda la tempistica di attivazione della piattaforma tramite la quale presentare sarà possibile presentare le istanze, si rappresenta che i decreti di cui all'articolo 12 del decreto citato che disciplineranno puntualmente le modalità di presentazione delle istanze verranno emanati a valle della stipula della Convenzione con Invitalia prevista dall'articolo 3 del decreto 25 agosto 2021 e della sua registrazione presso la Corte dei conti.