• Testo della risposta

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.5/08162 (5-08162)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 25 maggio 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-08162

  Con riferimento alla questione posta dall'Onorevole interrogante, si rappresenta quanto segue.
  Il Governo, nel corso dell'ultimo anno, è intervenuto a più riprese per compiere un massiccio intervento di semplificazione procedimentale per lo sviluppo degli impianti da FER. La disciplina del procedimento di individuazione delle aree idonee all'installazione dei predetti impianti si inscrive esattamente in tale contesto.
  Deve rammentarsi, in primo luogo, che l'introduzione del concetto di «aree idonee» – in una fonte normativa di rango primario (quale quella rappresentata dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021) – denota un significativo cambiamento di rotta con riguardo al tema dell'installazione delle FER: non ci si approccia alla questione puntando all'individuazione di aree «non idonee» a ospitare gli impianti, bensì, al contrario, a definire anzitutto le cosiddette aree «idonee» (all'esito, peraltro, di un processo condiviso che responsabilizza i vari livello di governo e chiama regioni e provincie autonome ad assumere un ruolo pro-attivo).
  Come ricordato dall'onorevole interrogante, la disciplina, contenuta all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021, prevede che, con uno o più decreti del MiTE, di concerto con il MIC e il MiPAAF, previa intesa in sede di Conferenza unificata, vengano stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non.
  Tenuto conto della titolarità del processo programmatorio sul territorio in capo a regioni e provincie autonome, il decreto rinvia a successive leggi regionali l'individuazione specifica delle aree. In caso di inerzia delle regioni, il quadro giuridico di riferimento prevede l'attivazione dei poteri sostitutivi dello Stato.
  A conferma dell'approccio di cui s'è detto sopra, la medesima disposizione prevede espressamente che, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale, non possano essere disposte moratorie o sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione, ed è altresì previsto che le aree non incluse tra quelle «idonee» non possano essere dichiarate «non idonee» all'installazione di impianti FER in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola omessa inclusione nel novero delle aree idonee. Quanto sopra vale anche per l'installazione degli impianti eolici, nelle more dell'approvazione del Piano di gestione degli spazi marittimi.
  Non può omettersi che – al fine di imprimere una rapida accelerazione allo sviluppo delle FER, garantendo certezza per gli investitori - si è stabilito che, fino alla definizione del processo «multi-livello» di individuazione delle aree idonee, alcune zone e superfici siano da considerarsi ex lege immediatamente tali. L'elenco di tali ultime aree è stato recentemente aggiornato a opera del decreto-legge n. 17 del 2022 e del decreto-legge n. 50 del 2022. In esso vi si annoverano:

   1) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale;

   2) le aree dei siti oggetto di bonifica;

   3) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale;

   4) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali;

   5) le aree in assenza di vincoli previsti per i beni culturali ai sensi della parte seconda del Codice del paesaggio, solo per impianti fotovoltaici (anche se collocati a terra);

   6) le aree classificate come agricole, che siano racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

   7) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto industriale o stabilimento;

   8) le aree adiacenti alla rete autostradale, entro una distanza non superiore a 150 metri;

   9) i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero stesso;

   10) le aree che non siano interessate dalla presenza di beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice del paesaggio, né ricadenti nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a vincolo culturale-paesaggistico. La «fascia di rispetto» è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici.

  L'articolo 22 del medesimo decreto legislativo prevede, inoltre, che, nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione di impianti da FER su aree idonee, inclusi quelli di valutazione ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprima con parere obbligatorio, ma non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.
  Lo stesso decreto legislativo prevede, infine, l'istituzione di una piattaforma informatica realizzata dal GSE per garantire un adeguato servizio di supporto alle regioni e alle provincie autonome nel processo di individuazione delle aree idonee e nelle attività di monitoraggio a esso connesse. A tale riguardo, si rappresenta che il GSE, su input del MiTE, sta predisponendo un sistema modulare in cui progressivamente caricare i diversi «layer» informativi sul territorio, al fine di ottenere una mappatura il più possibile esaustiva e funzionale all'obiettivo. Lo sviluppo informatico è già avviato e dovrebbe essere reso operativo per giugno, dunque in tempo utile per essere eventualmente utilizzato dalle regioni.
  In conclusione, si è già fatto (e si sta continuando a fare) molto per disciplinare in maniera certa e puntuale il tema, nel rispetto degli impegni assunti a livello eurounitario il MiTE è fortemente impegnato nel giungere quanto prima all'adozione del decreto che stabilisce i principi e i criteri per le aree idonee e, in proposito, nei prossimi giorni invierà la bozza del decreto ai Ministeri concertanti per il prosieguo dell'iter. Trattandosi, per l'appunto, di un provvedimento condiviso con il MiC e il MiPAAF, oltreché soggetto a intesa in sede di Conferenza unificata, è fondamentale l'unità di intenti di tutti i soggetti coinvolti.