• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.9/03514-A/001 9/3514-A/1. Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03514-A/001presentato daPELLICANI Nicolatesto diMartedì 24 maggio 2022, seduta n. 700

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate;

    nell'ambito del criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2 lettera ee), del provvedimento in discussione – relativo alla razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari anche al fine di introdurre una disciplina specifica per i rapporti concessori riguardanti la gestione di servizi e, in particolare, dei servizi di interesse economico generale – si demanda al Governo il compito di stabilire per i titolari di concessioni «non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, con specifico riguardo alle situazioni nelle quali sussiste» l'obbligo, secondo criteri di gradualità e proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni e dei caratteri del soggetto concessionario, dell'epoca di assegnazione della concessione, della sua durata, del suo oggetto e del suo valore economico, di affidare a terzi, mediante procedure di evidenza pubblica, parte dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle medesime concessioni, garantendo la stabilità e la salvaguardia delle professionalità del personale impiegato;

    la Corte costituzionale con la sentenza n. 218 del 23 novembre 2021 ha dichiarato l'illegittimità dall'articolo 177 del decreto legislativo n. 50 del 2016 che imponeva ai soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni assegnate senza procedura di evidenza pubblica o finanza di progetto, di affidare una quota pari all'80 per cento dei propri contratti mediante procedure di evidenza pubblica, per il resto (20 per cento) potendo ricorrere a società in house o a controllate/collegate per contrasto con gli articoli 3, comma 1 e 41, comma 1 della Costituzione, e con i principi di proporzionalità e di legittimo affidamento;

    tale norma inoltre, non trovava alcun fondamento nella disciplina europea, oltre a porre una serie di criticità rispetto all'efficiente erogazione dei servizi di interesse economico generale, così come rilevato da ARERA nella segnalazione a Governo e Parlamento del 12 marzo 2019, e a produrre ricadute negative in termini occupazionali, come più volte segnalato dalle associazioni sindacali,

impegna il Governo

a garantire, nell'esercizio della delega, la piena aderenza agli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 218 del 23 novembre 2021 prestando particolare attenzione ad evitare la reintroduzione nel nostro ordinamento di una norma analoga a quella contenuta nell'articolo 177 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice Appalti) oggetto di declaratoria di incostituzionalità.
9/3514-A/1. Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.