• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03514-A/002 9/3514-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Timbro, Fornaro, De Lorenzo, Fassina.



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03514-A/002presentato daTIMBRO Maria Flaviatesto diMartedì 24 maggio 2022, seduta n. 700

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento di delega all'articolo 1, il comma 2, lettera gg), prevede la razionalizzazione della disciplina delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore degli emanandi decreti legislativi e non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, con specifico riguardo alle situazioni nelle quali sussiste l'obbligo, secondo criteri di gradualità e proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni e dei caratteri del soggetto concessionario, dell'epoca di assegnazione della concessione, della sua durata, del suo oggetto e del suo valore economico, di affidare a terzi, mediante procedura di evidenza pubblica, parte dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle medesime concessioni, garantendo la stabilità e la salvaguardia delle professionalità del personale impiegato;

    la suddetta previsione potrebbe avere l'effetto di reintrodurre nella nuova normativa quanto già contenuto all'articolo 177 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (cosiddetto codice degli appalti pubblici), nonostante la Corte costituzionale, con sentenza n. 218 del 2021, ne abbia dichiarato l'illegittimità nella parte che prevede l'obbligo di affidare a terzi l'80 per cento dei contratti;

    la norma censurata, più precisamente, obbliga i titolari delle concessioni già in essere, non assegnate con la formula della finanza di progetto o con procedure a evidenza pubblica, a esternalizzare, mediante affidamenti a terzi con procedura di evidenza pubblica, l'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture, relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro, nonché di realizzare la restante parte di tali attività tramite società in house o società controllate o collegate ovvero operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, con inimmaginabili ripercussioni sui lavoratori riguardo a trattamenti economici e condizioni di lavoro;

    per la Consulta «la previsione dell'obbligo a carico dei titolari di concessioni già in essere, non assegnate con la formula della finanza di progetto o con procedure a evidenza pubblica, di affidare completamente all'esterno l'attività oggetto di concessione costituisce una misura irragionevole e sproporzionata rispetto al pur legittimo fine perseguito, in quanto tale lesiva della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione». Inoltre, sempre secondo la Consulta, «il legislatore nello stabilire un obbligo di tale incisività e ampiezza applicativa ha omesso del tutto di considerare l'interesse dei concessionari che, per quanto possano godere allo stato attuale di una posizione di favore derivante dalla concessione ottenuta in passato, esercitano nondimeno un'attività di impresa per la quale hanno sostenuto investimenti e fatto programmi, riponendo un relativo affidamento nella stabilità del rapporto instaurato con il concedente. Affidamento che riguarda, inoltre, anche al di là dell'impresa e delle sue sorti, la prestazione oggetto della concessione, e quindi l'interesse del concedente, degli eventuali utenti del servizio, nonché del personale occupato nell'impresa. Interessi tutti che, per quanto comprimibili nel bilanciamento con altri ritenuti meritevoli di protezione da parte del legislatore, non possono essere tuttavia completamente pretermessi, come risulta essere accaduto invece nella scelta legislativa in esame»;

    pertanto occorre evitare, soprattutto alla luce e in osservanza della sentenza della Corte costituzionale che la nuova disciplina, obbligando all'affidamento a terzi di parte dei contratti relativi alle concessioni, si possa tradurre di fatto in un obbligo di esternalizzazione anche di quelle attività che il concessionario svolge direttamente con propri mezzi o proprio personale;

    dalla ricaduta della norma prevista dall'articolo 1 comma 2 lettera ee) nei settori dei servizi di interesse economico generale (servizio rifiuti, distribuzione di energia elettrica e gas), che si caratterizzano per un'alta presenza di rapporti concessori, si stima una riduzione della forza lavoro compresa fra l'80 per cento ed il 95 per cento, con conseguente perdita di circa 145.000 e 170.000 posti di lavoro in alcuni anni;

    appare necessario tutelare le attività svolte direttamente dal concessionario con proprio personale o propri mezzi al fine di consentire e di conservare le risorse impiegate in tali attività, sia rendere la normativa coerente ai principi costituzionali indicati nella richiamata sentenza della Corte costituzionale,

impegna il Governo

a garantire, nell'esercizio della delega, la piena aderenza agli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 218 del 23 novembre 2021 prestando particolare attenzione ad evitare la reintroduzione nel nostro ordinamento di una norma analoga a quella contenuta nell'articolo 177 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice Appalti) oggetto di declaratoria di incostituzionalità.
9/3514-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Timbro, Fornaro, De Lorenzo, Fassina.