• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.9/03514-A/011 9/3514-A/11. Mantovani, Foti.



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03514-A/011presentato daMANTOVANI Lucrezia Maria Benedettatesto diMartedì 24 maggio 2022, seduta n. 700

   La Camera,

   premesso che:

    la sentenza della Corte costituzionale n. 218/2021 – che ha censurato l'articolo 177 del codice appalti nella parte in cui obbligava i concessionari ad esternalizzare l'80 per cento dei contratti di loro competenza, potendo realizzare in house (se pubblici) o attraverso imprese collegate e/o controllate (se privati) la restante quota – non sembra riguardare affatto anche i concessionari autostradali, che quindi si ritiene continuino a soggiacere alla diversa quota del 60/40;

    nell'esporre le ragioni del giudizio di incostituzionalità delle norme censurate, infatti, la Corte fa costantemente ed esclusivamente menzione del riparto percentuale 80-20, mentre non viene mai citato il rapporto 60-40, relativo ai concessionari autostradali, che quindi deve ritenersi ancora vigente;

    di tale vincolo, quindi, si deve tenere assolutamente conto anche in fase di riscrittura del Codice, verificandosi altrimenti un grave scostamento rispetto a quanto disposto dai principi Eurounitari e una sottrazione di quote importanti di mercato dal libero gioco della concorrenza, con la conseguenza che l'ordinamento italiano si troverebbe nuovamente esposto al rischio di subire procedure di infrazione da parte della Commissione UE, come già avvenuto nel 2006;

    i vincoli di cui all'articolo 177 sono stati imposti proprio al fine di riallineare la disciplina interna ai principi imposti in materia dal diritto UE, recuperando il gap concorrenziale attraverso la messa in gara dei lavori di competenza dei predetti concessionari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di chiarire definitivamente che la nuova disciplina delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge delega continua ad applicarsi l'obbligo di affidare a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, una quota pari al sessanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro.
9/3514-A/11. Mantovani, Foti.