• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03514-A/022 9/3514-A/22. (Testo modificato nel corso della seduta) Rampelli.



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03514-A/022presentato daRAMPELLI Fabiotesto diMartedì 24 maggio 2022, seduta n. 700

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi relativi alla disciplina dei contratti pubblici, con l'intento di adeguare la normativa interna al diritto europeo e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina dei contratti pubblici concernenti i lavori, i servizi e le forniture. L'adozione di questa riforma rientra, tra l'altro, tra gli impegni recentemente assunti dal Governo con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    da tempo si discute della opportunità di estendere l'applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di sostituzione delle imprese ausiliarie del concorrente che abbiano perso i requisiti necessari anche alle fattispecie sottoposte alla disciplina previgente;

    in particolare, l'articolo 89, comma 3, del novellato Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 63, paragrafo 1, della direttiva UE 2014/24 (il quale significativamente prevede che «l'amministrazione aggiudicatrice impone che l'operatore economico sostituisca un soggetto che non soddisfa un pertinente criterio di selezione») obbliga sia il concorrente sia l'aggiudicatario alla sostituzione dell'impresa ausiliaria nel caso in cui la stessa non possieda o abbia perso in corso di gara o di esecuzione del contratto i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice;

    ancora oggi, sono pendenti numerose gare pubbliche indette tra il 2014 ed i primi mesi del 2016 e, pertanto, disciplinate dal precedente Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163): le gare in questione sono state indette, principalmente, dalle Centrali di Committenza e hanno ad oggetto servizi di ingente valore economico strategici per le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, motivo per cui è stato necessario per i concorrenti ricorrere all'istituto dell'avvalimento e/o del raggruppamento temporaneo di imprese al fine di integrare il possesso dei requisiti richiesti;

    alcune delle imprese indicate quali ausiliario (nel caso dell'avvalimento) e/o quali mandanti/mandatarie (nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese) potrebbero, peraltro, aver perso i requisiti di cui al citato articolo 80 nel corso della gara, motivo per cui, l'applicazione delle disposizioni del previgente Codice dei contratti pubblici comporta l'esclusione di molti concorrenti dalla procedura di gara e l'escussione delle garanzie a corredo delle offerte, con ingenti danni per le imprese che, di conseguenza, rischiano di non poter reperire nuove garanzie per la partecipazione e/o per l'aggiudicazione delle successive gare;

    l'esclusione, infine, opera nei riguardi non dell'impresa che si sia resa irregolare, benché per un brevissimo lasso di tempo nel corso della procedura di gara, ma del concorrente che aveva fatto ricorso all'avvalimento o del raggruppamento nel suo complesso, anche se l'irregolarità attenga soltanto ad uno solo dei componenti; l'esclusione dalla gara, peraltro, colpisce anche quelle imprese che abbiano in itinere maturato «in proprio» i requisiti di cui si erano al tempo avvalse o che avevano «sommato» con quelli messi a disposizione dalle altre imprese raggruppate;

    in forza di tale situazione, sono pendenti numerosi contenziosi dinanzi ai giudici amministrativi, nonché dinanzi alla Suprema Corte di cassazione e alla stessa Corte costituzionale, avviati dalle imprese aggiudicatarie all'esito delle valutazioni delle offerte tecniche ed economiche e che successivamente sono state escluse per le motivazioni esposte,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, volta ad estendere le disposizioni di cui all'articolo 89, comma 3 e dell'articolo 48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter del vigente Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che consentono all'operatore economico o al raggruppamento di imprese di sostituire i soggetti che non soddisfano i criteri di selezione o li abbiano persi o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione anche alle procedure di scelta del contraente per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati antecedentemente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
9/3514-A/22. (Testo modificato nel corso della seduta) Rampelli.