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Atto a cui si riferisce:
C.5/06948 (5-06948)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 18 maggio 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione V (Bilancio)
5-06948

  Con l'interrogazione in esame l'Onorevole interrogante, in merito al progetto di partnership territoriale tra la società Ambiente Energia Brianza S.p.A. e A2A, chiede di sapere se il Signor Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti e se intenda adottare iniziative normative in materia per evitare che i dubbi interpretativi relativi alle disposizioni da applicare possano ostacolare quei processi di aggregazione che sono invece la via maestra per l'industrializzazione delle utilities, in particolare specificando in quali processi e operazioni e con quale assetto societario sia da considerare necessaria la gara in ordine alla selezione dei partner industriali.
  In merito al richiamato articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il principio affermato – come sostenuto dal Consiglio di Stato nel parere n. 968/2016 del 21 aprile 2016 – «è quello di assegnare all'intervento di regolazione una valenza prettamente privatistica, con applicazione generale delle disposizioni contenute nel codice», salvo «deroghe» poste dallo stesso Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) in nome della tutela dell'interesse pubblico, nella specie di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.
  Al riguardo, come specificato nella legge delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (legge 7 agosto 2015, n. 124) all'articolo 18, comma 1, lettera a), il legislatore delegato del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) avrebbe potuto derogare alla disciplina privatistica di diritto comune, ma nel rispetto, tra l'altro, di un principio di proporzionalità, non rientrando nei criteri di delega la modifica delle regole di fondo che disciplinano le fattispecie societarie e il sistema di regolamentazione che vi è connesso.
  Pertanto, considerate le fondamenta dell'impianto normativo del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), non appare coerente un intervento volto a disciplinare dettagliatamente le modalità per operazioni straordinarie di natura societaria che coinvolgono società a partecipazione pubblica, in quanto verrebbe irragionevolmente limitata l'iniziativa economica di soggetti la cui natura, nonostante il capitale pubblico, è privata. In tal senso, si esprime il Consiglio di Stato nella sentenza citata dall'interrogante, laddove conclude che «le operazioni straordinarie che, a vario titolo e in varia forma, coinvolgano società pubbliche, sono di per sé neutre: di tal che – sull'assunto che il principio proconcorrenziale opera, di suo, nella prospettiva funzionale dell'effetto utile e che il correlativo apparato precettivo va considerato di natura materiale e non formale – l'assoggettamento al regime interamente privatistico (ex articolo 1, comma 3 TU) o l'intersezione segmentale con la disciplina pubblicistica evidenziale dipende, in concreto dall'accertamento degli effetti sostanziali perseguiti e divisati».
  Ma, a ben vedere, di un tale intervento non vi è necessità, dal momento che l'assimilazione operata dai giudici amministrativi tra le operazioni di acquisto e costituzione di società a partecipazione pubblica come disciplinate nel Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) – da un lato – e il genus delle operazioni straordinarie, in cui annoverare anche le fusioni, scissioni e simili – dall'altro – avendo presenti gli effetti sostanziali perseguiti dal legislatore, porta ad escludere l'esistenza di un vuoto normativo. Risulterà, quindi, applicabile a tutti i casi di operazioni straordinarie, in cui sia prevista la partecipazione di soci privati, il principio secondo cui la relativa scelta deve avvenire con procedure di evidenza pubblica, come previsto dall'articolo 7, comma 5 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP).