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Atto a cui si riferisce:
C.5/07820 (5-07820)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 18 maggio 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-07820

  Onorevole Vallascas, il decreto-legge n. 172 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 3 del 2022, ha esteso, a partire dal 15 dicembre 2021, l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 anche al personale scolastico.
  Il citato decreto disponeva, altresì, che l'inadempimento dell'obbligo vaccinale avrebbe comportato, fino al 15 giugno 2022, per il personale interessato, la sospensione dall'attività lavorativa e, conseguentemente, la mancata corresponsione della retribuzione e di altro compenso o emolumento, comunque denominati.
  Lo scopo principale della misura era quello di incentivare il più possibile la campagna vaccinale in corso anche al costo di incidere economicamente sul personale che avesse scelto di non vaccinarsi.
  Con il miglioramento del quadro epidemiologico, testimoniato dall'uscita dallo stato di emergenza, il Governo ha valutato l'opportunità di rivedere le misure di contenimento e, soprattutto, le loro molteplici conseguenze.
  Con il recente decreto COVID del 24 marzo 2022, n. 24, il Consiglio dei ministri ha deciso all'unanimità di mantenere, fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale. Nello stesso tempo, però, ha ritenuto di eliminare la sospensione dal servizio per coloro che non ottemperano all'obbligo. Si è, in altre parole, inteso superare la severa implicazione prevista per il personale non vaccinato cui, giova ricordare, non si riconosceva neppure il cosiddetto assegno alimentare.
  Nondimeno, sottrarsi all'obbligo vaccinale per gli insegnanti ha una peculiare conseguenza: non poter svolgere attività didattiche a contatto con gli alunni.
  Di qui, l'utilizzazione del docente non vaccinato in attività di supporto alla istituzione scolastica che rientrano nelle altre funzioni proprie del profilo dell'insegnante previste dal vigente ordinamento scolastico.
  Per l'individuazione delle attività a supporto dell'istituzione scolastica a cui adibire il richiamato personale docente ed educativo ricordo che l'articolo 3 del CCNI del 25 giugno 2008, espressamente menziona tra queste: il servizio di biblioteca e documentazione, l'organizzazione di laboratori, il supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche, le attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto di Istituto (come precisato nella circolare del Ministero dell'istruzione del 31 marzo 2022).
  Conseguentemente, per la sostituzione di tali docenti il dirigente scolastico è autorizzato ad attribuire contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica in classe.
  La disposizione coniuga due esigenze entrambe meritevoli di considerazione: quella di attenuare le conseguenze dell'inadempimento all'obbligo vaccinale senza deflettere, però, rispetto al principio di responsabilità del docente dinanzi agli alunni e delle alunne.
  Onorevole, la professionalità docente presenta, oggi, un'identità articolata e composita, all'interno di un ciclo di continua crescita culturale e professionale che comporta la partecipazione a molteplici attività, per questo motivo essa è considerata come elemento dinamico e in costante evoluzione, con le sue prerogative e attribuzioni convogliate verso una mission condivisa: il successo formativo dei nostri studenti.
  In tale direzione il ruolo del docente adibito all'attività a supporto dell'istituzione scolastica non va inteso come forma di demansionamento, ma come processo aperto in cui la sua funzione è indispensabile e determinante per rispondere efficacemente, come singolo e come membro della comunità educante, all'eterogeneità e alla complessità dell'ambiente scolastico.