• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/07035 Bagnai - Al Ministro della salute. - Premesso che: l'articolo 8 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, ha modificato l'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, con l'aggiunta al...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-07035 presentata da ALBERTO BAGNAI
martedì 17 maggio 2022, seduta n.433

Bagnai - Al Ministro della salute. - Premesso che:

l'articolo 8 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, ha modificato l'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, con l'aggiunta al terzo periodo del comma 5 della seguente disposizione: "In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento";

la circolare del Ministero della salute in data 21 luglio 2021, avente ad oggetto "Aggiornamento indicazioni sulla Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da SARS-CoV-2", prevede che, nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), la vaccinazione "venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione", così superando la precedente circolare del 3 marzo 2021, ove si prevedeva l'effettuazione della vaccinazione "ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa";

nonostante la vigenza di tali disposizioni normative, risulta che alcuni ordini professionali dei medici chirurghi e degli odontoiatri stiano procedendo alla sospensione dei propri iscritti decorsi i 93 giorni dalla data di contrazione del virus;

tale situazione ha portato a diversi ricorsi, in cui il tribunale amministrativo ha predisposto la sospensione in via cautelare del provvedimento di sospensione del sanitario da parte dell'ordine professionale, valutando la sussistenza dei presupposti di gravità e urgenza di cui all'articolo 56 del codice del procedimento amministrativo, ritenendo che il provvedimento emanato dall'ordine professionale non sia coerente con la circolare ministeriale del 21 luglio 2021 e, quindi, con la previsione dell'art. 4, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge n. 44 del 2021;

a parere dell'interrogante non è pregevole il fatto che la tutela del lavoro e della dignità professionale e umana dei sanitari debba passare attraverso il ricorso ad azioni legali che, all'evidenza, ben potrebbero essere scongiurate dalla corretta applicazione delle norme di legge e delle circolari ministeriali da parte degli ordini professionali. In questa prospettiva, appare evidente che gli ordini professionali non stiano ottemperando alla funzione di tutela della dignità ed indipendenza delle professioni sanitarie;

si rileva inoltre che tale situazione si ripercuote sull'offerta del sistema sanitario nazionale nei confronti dei cittadini, andando ad aggravare ulteriormente una situazione critica, anche in vista del periodo estivo e dell'afflusso di turisti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno ed urgente intervenire, anche al fine di deflazionare il contenzioso sul punto, predisponendo idonee linee guida affinché gli ordini professionali dei medici chirurghi e degli odontoiatri si attivino per rimuovere ogni forma di disparità di trattamento tra sanitari, a tutela della dignità professionale e del lavoro dei sanitari iscritti, affinché questi si adeguino alla circolare del Ministero della salute del 21 luglio 2021, e al comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge n. 44 del 2021, al fine di garantire lo svolgimento delle attività sia per i sanitari vaccinati sia per coloro che risultano guariti dall'infezione da COVID-19.

(4-07035)