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Atto a cui si riferisce:
C.5/08100 (5-08100)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 18 maggio 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-08100

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'assegno unico universale introdotto con la legge 1° aprile 2021, n. 46, il quale rappresenta una sintesi dei diversi bonus straordinari e delle agevolazioni anche fiscali previsti in questi anni a favore delle famiglie con figli a carico.
  Considerando che l'assegno unico universale, determinato in base all'entità dell'ISEE dei soggetti beneficiari, è riconosciuto, al verificarsi di specifiche condizioni, anche per i figli maggiorenni a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età, e che al compimento del ventunesimo anno di età trova applicazione la detrazione di cui all'articolo 12 del TUIR – che risulta erogabile anche in assenza delle predette condizioni – gli interroganti rilevano come il suesposto quadro regolatorio non risulti coerente con lo spirito di sostegno alle famiglie atteso che si creerebbe un'area di soggetti (quelli tra i 18 e 21 anni di età) non attivi, i quali non risultano destinatari né dell'assegno unico universale né della detrazione ex articolo 12 del TUIR.
  Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se si intenda chiarire la ratio fiscale sottesa all'esclusione dei soggetti non attivi compresi tra i 18 e 21 anni dall'assegno unico e dalla detrazione di cui all'articolo 12 del TUIR.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova anzitutto rammentare che l'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, prevede che l'assegno unico e universale sia erogato anche ai figli di età fra 18 e 21 anni qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

   1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

   2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

   3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;

   4) svolga il servizio civile universale.

  Considerata l'ampiezza e l'alternatività dei requisiti richiesti, in sede di predisposizione dello schema di decreto legislativo di attuazione della legge delega 1° aprile 2021, n. 46 fu ritenuto che l'area di soggetti fra 18 e 21 anni che non avrebbero beneficiato dell'assegno unico sarebbe stata alquanto limitata.
  Peraltro, nella stessa sede tale questione fu valutata anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 1), della legge delega n. 46 del 2021 sopra citata, che stabilisce che all'attuazione delle disposizioni di delega si sarebbe provveduto utilizzando anche le risorse rivenienti dal graduale superamento o dalla soppressione, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, delle detrazioni fiscali per i figli previste dall'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  In ogni caso, resta fermo che qualsiasi determinazione in merito ad un allargamento della platea dei beneficiari dell'assegno unico a tutti i figli con un'età tra 18 e 21 anni, ovvero ad una reintroduzione della detrazione fiscale a favore dei medesimi soggetti che non beneficiano dell'assegno unico, richiederebbe una modifica normativa in relazione alla quale occorrerebbe individuare idonea copertura finanziaria.