• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/02604/011 in sede d'esame del disegno di legge n. 2604, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/2604/11 presentato da MARIA CRISTINA CANTU'
mercoledì 18 maggio 2022, seduta n. 434

Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge n. 2604, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;
Premesso che:
Il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, ha introdotto l'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per gli ultra cinquantenni, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento, in caso di inosservanza del predetto obbligo. L'articolo 1 del decreto, al comma 2, statuisce che l'obbligo non sussiste, per cui la somministrazione del vaccino può essere tralasciata o differita, in ipotesi di pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito, ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto della disciplina ministeriale in materia;
la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento scatta per i soggetti che, entro il 1 febbraio 2022, non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario, non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute, non abbiano effettuato la dose di richiamo (booster) successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi;
il presente sistema sanzionatorio prevede che attraverso l'Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER), il Ministero della Salute comunica ai non adempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio, invitando gli stessi, entro 10 giorni dalla ricezione, di comunicare all'ASL competente per territorio l'eventuale certificazione afferente al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, oppure ulteriore motivo di assoluta e oggettiva impossibilità. Negli stessi 10 giorni, i medesimi inadempienti hanno l'onere di comunicare all'Agenzia delle entrate-Riscossione l'avvenuta presentazione di detta documentazione, l'ASL competente per territorio trasmette ad Agenzia Entrate Riscossione, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari, previo eventuale contraddittorio con l'interessato, un'attestazione relativa alla mancata sussistenza dell'obbligo vaccinale, oppure all'impossibilità di adempiervi, ove l'ASL competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, ovvero l'impossibilità di adempiervi, verrà notificato un avviso di addebito all'inadempiente, con valore di titolo esecutivo. Per l'eventuale opposizione alla sanzione la competenza appartiene al giudice di pace;
il Ministero della Salute ha inviato all'Agenzia delle entrate-Riscossione gli elenchi delle persone che non si sono sottoposte al vaccino - si tratterebbe di una platea di circa 1,8 milioni di over 50 - e, dopo la verifica, si prevede l'invio delle cartelle. Al momento sarebbero in via di spedizione circa 600 mila avvisi;
il database non risulta affidabile posto che sono state notificate multe a persone decedute e a persone vaccinate, anche in altri paesi, a persone decedute e, ancor più grave, a persone che il vaccino lo hanno fatto in Italia ma non sono state ancora caricate a sistema;
emerge la necessità di approfondire attentamente, anche per la rilevanza dei dubbi di incostituzionalità da più parti sollevati, i profili formali e sostanziali incidenti ictu oculi in punto di legittimità del procedimento sanzionatorio, in particolare per la parte in cui le disposizioni di interesse non prevedono l'espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato, posto che, se di obbligo vaccinale (anche in forma surrettizia) trattasi, non ci può essere prescrizione di consenso informato dovendo lo Stato assumersi integralmente la responsabilità per eventuali effetti avversi, salvo l'esercizio del diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti del produttore ad ogni conseguente effetto di ragionevole certezza di efficacia, durata e sicurezza al fine di ristabilire un rapporto di fiducia tra Stato e cittadino;
dei 1,8 milioni soggetti over 50 che non risultano vaccinati circa 800 mila sono guariti dal Covid-19, e spetterà, dunque, a questi ultimi procedere alla comunicazione alle Asl di competenza, con una procedura non proprio agevole, per evitare la multa da 100 euro;
considerato che:
il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" avrebbe potuto e dovuto, per le ragioni suesposte, prevedere la sospensione, almeno per sei mesi, dell'invio degli avvisi di addebito delle sanzioni, in attesa degli approfondimenti necessari, al fine di evitare un aumento del contenzioso, considerato che la procedura di richiesta all'Azienda Sanitaria e di verifica da parte di quest'ultima ai fini dell'accertamento dell'effettiva ipotesi di esenzione è un procedimento ostico che comporterà lungaggini in termini di controlli, valutando, altresì, di rimuovere fattispecie di obbligo vaccinale correlate al consenso informato posto che non vi può essere obbligo vaccinale nemmeno in forma surrettizia senza che sia preceduto da assunzione di piena responsabilità da parte dello Stato per eventuali effetti avversi;
impegna il Governo
a sospendere, quantomeno per sei mesi, l'invio degli avvisi di addebito delle sanzioni, in attesa degli approfondimenti necessari, almeno fintantoché non saranno verificati i casi di vaccinati all'estero, di persone decedute e di persone che il vaccino lo hanno fatto in Italia ma non sono state ancora caricate a sistema, e più in generale sui presupposti oggettivi e soggettivi tenuto conto delle criticità in materia di profilassi vaccinale in fatto e in diritto emerse fra cui l'ontologica incoerenza tra obbligo vaccinale e consenso informato, al fine di evitare un aumento del contenzioso, considerato che la procedura di richiesta all'Azienda Sanitaria e di verifica da parte di quest'ultima ai fini dell'accertamento dell'effettiva ipotesi di esenzione è un procedimento ostico con lungaggini in termini di controlli, al fine di sviluppare la cultura dell'adesione alla profilassi vaccinale sicura ed efficace nel tempo e contro l'infezione, sulla base del postulato convincere per non costringere.
(numerazione resoconto Senato G11.1)
(9/2604/11)
Cantù, Romeo, Fregolent, Augussori, Rizzotti, Binetti, Zaffini, Lunesu, Marin, Doria, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi