Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
Atto a cui si riferisce:
S.9/02604/012 in sede d'esame del disegno di legge n. 2604, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di...
Atto Senato
Ordine del Giorno 9/2604/12 presentato da MARIA CRISTINA CANTU'
mercoledì 18 maggio 2022, seduta n. 434
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge n. 2604, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;
premesso che:
il 31 marzo 2022 è terminato lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato nei termini in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
le varie proroghe e i due anni ed oltre di emergenza non hanno fatto sì che si provvedesse a tutelare alcune posizioni che per le loro fragilità avrebbero dovuto maggiormente sensibilizzare l'attenzione del Governo in materia di prevenzione, sicurezza e protezione in particolare dei lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992) e dei lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o in conseguenza dello svolgimento di terapie salvavita, nonché dei lavoratori esclusi dall'obbligo vaccinale sulla base di idonea certificazione medica legittimante l'esenzione dalla vaccinazione anti Sars-Cov2;
il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, non ha neppure preso in considerazione per la parte afferente la Sanità il dissesto di sistema che si è venuto a creare in questi due anni di pandemia da più parti valutato in oltre 5 miliardi di mancate risorse riconosciute alle Regioni in parte corrente, lasciando al PNRR la rigidità imposta dall'Europa con una prioritarizzazione dei progetti non conforme alle esigenze di upgrading tecnologico che deve essere contestuale alla messa in sicurezza e a norma antisismica delle strutture, il che purtroppo non consente né di colmare le lacune del SSN in materia infrastrutturale né tantomeno le carenze di risorse umane e strumentali essenziali per il rafforzamento delle attività di prevenzione, il recupero dei ritardi nelle cure delle patologie no covid-19 e il potenziamento delle cure territoriali e domiciliari, secondo i nuovi standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2022 sostitutiva dell'intesa della Conferenza Stato-regioni, relativa allo schema di decreto del Ministro della salute, concernente il regolamento recante "Modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale" pubblicata su GU n.102 del 3 maggio 2022;
considerato il deficit strutturale, nonostante il dettato generale della norma, in materia di controlli che non si possono limitare alle sole previsioni del cosiddetto CIS (Contratto Istituzionale di Sviluppo) di natura prettamente formale e procedimentale, rilevando la necessità di introdurre un sistema puntuale di valutazione, tracciabilità e controllo degli interventi e progetti a Missione 6 del PNRR che dovrebbe essere agganciato alla previsione dell'Ecosistema Dati Sanitari di cui all'articolo 21 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4;
onde assicurare le necessarie coperture si suggerisce di riconoscere alle Regioni flessibilità nell'utilizzo delle risorse in parte corrente e a investimento, con garanzia di coerente allocazione negli impieghi e negli esiti mediante controlli stringenti alla stregua del modello dell'Ecosistema Dati Sanitari sull'effettiva finalizzazione a garanzia nel tempo di efficace contrasto delle inappropriatezze, sprechi e disfunzioni;
posto che gli obiettivi a Missione 6 del PNRR non possono realizzarsi se disgiunti da un contestuale percorso di adeguamento gestionale delle Aziende sanitarie e delle relative articolazioni ospedaliere e territoriali, appare indispensabile introdurre a norma di legislazione ordinaria correttivi normativi atti a rafforzare in qualità e quantità il personale operante nelle strutture anche di emergenza urgenza preospedaliera ed ospedaliera per un reale potenziamento del monte ore di risorsa umana effettivamente in grado di superare la fase emergenziale per poi essere a regime nella nuova normalità valorizzando il know how competenziale e professionale già disponibile anche per accelerare il processo formativo dei nuovi assunti nella fase emergenziale;
allo scopo, non essendo il momento di disperdere competenze, conoscenze ed esperienze qualificate, si suggerisce per tutto il periodo di vigenza del PNRR:
di mantenere la possibilità di conferire financo oltre i limiti di età gli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza;
superare le incompatibilità di cui all' articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rendendo possibile la libera professione (che non deve eccedere il limite del 25% del monte orario complessivo e deve essere autorizzata dal datore di lavoro prioritariamente nella struttura di appartenenza ovvero per il cittadino o nei confronti dei medici di famiglia nonché presso le strutture sanitarie e socio sanitarie della Rete) aperta a tutti gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 43 con rapporto di lavoro dipendente presso le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, gli IRCCS pubblici nonché gli altri enti e strutture del SSN;
in attesa della messa a regime del riordino del sistema preospedaliero ed ospedaliero di emergenza urgenza secondo il modello di cui al Disegno di Legge n. 2153, presentato presso il Senato della Repubblica nella presente legislatura, al fine di colmare le carenze stimate complessivamente su base nazionale in almeno 4.000 medici e 10.000 infermieri, escludere disparità dispositive e penalizzazioni nel percorso lavorativo degli operatori sanitari che lavorano nella Medicina d'Urgenza e Rianimazione in punto di istituti legati alle indennità accessorie o equivalenti (tenuto conto dei carichi di lavoro rispetto alle altre attività e specializzazioni trattandosi di professioni usuranti, che danno poco spazio alla carriera, con turnistica logorante senza un vero e proprio riconoscimento sostitutivo compensativo sì da assicurare trattamenti economici sovrapponibili per quantità e qualità di performance prestazionali rese) atte a valorizzare e non discriminare il personale operante presso il sistema preospedaliero ed ospedaliero di livello dirigenziale e non dirigenziale, medico, infermieristico, tecnico e soccorritore con rapporto di lavoro dipendente o convenzionato ovvero di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, così come dovendosi assicurare pari regole in materia di libera professione della dirigenza sanitaria anche per le specializzazioni di Medicina d'Urgenza tanto in attività extraospedaliera (attualmente SET 118) che nelle unità operative di Medicina d'Urgenza, Pronto Soccorso e più in generale nei Dipartimenti di Emergenza Urgenza e Accettazione (DEA) superandosi differenti trattamenti e discipline in materia di incompatibilità ed esclusività;
nonché elevare temporaneamente il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, a sessantotto anni in materia di conferimento di incarichi di direzione generale;
per tutto quanto sopra considerato e prospettato
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche segnalate in premessa, valutando l'opportunità per tutto il periodo di vigenza del PNRR e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e compatibilmente con i limiti della finanza pubblica, di:
1) prorogare le misure previste a tutela dei lavoratori fragili, di cui fra l'altro all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 nonché dei lavoratori esclusi dall'obbligo vaccinale avuto riguardo alle previsioni di cui al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44;
2) mantenere la possibilità di conferire anche oltre i limiti di età incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza;
3) superare almeno in via sperimentale le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rendendo possibile la libera professione (che non deve eccedere il limite del 25% del monte orario complessivo e deve essere autorizzata dal datore di lavoro prioritariamente nella struttura di appartenenza ovvero per il cittadino o nei confronti dei medici di famiglia nonché presso le strutture sanitarie e socio sanitarie della Rete) aperta a tutti gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 43 con rapporto di lavoro dipendente presso le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, gli IRCCS pubblici nonché gli altri enti e strutture del SSN;
4) escludere disparità giuridiche ed economiche per i professionisti dei servizi territoriali e ospedalieri di Emergenza Urgenza in punto di istituti legati alle indennità accessorie o equivalenti atte a valorizzare e non discriminare il personale operante presso il sistema preospedaliero ed ospedaliero di emergenza urgenza di livello dirigenziale e non dirigenziale, medico, infermieristico, tecnico e soccorritore con rapporto di lavoro dipendente o convenzionato ovvero di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, così come in materia di libera professione della dirigenza sanitaria anche per le specializzazioni di medicina d'urgenza tanto in attività extraospedaliera (attualmente SET 118) che nelle unità operative di Medicina d'Urgenza, Pronto Soccorso e più in generale nei Dipartimenti di Emergenza Urgenza e Accettazione (DEA) superandosi disparità di norme in materia di incompatibilità ed esclusività, garantendo eque prospettive di carriera e di trattamento economico anche mediante misure compensative in forma di indennità specifiche per gli operatori dei servizi di emergenza urgenza (oltre che di assistenza e tutele legali, protezione dagli episodi di aggressione e violenza sui luoghi di lavoro) variabili per quantità e qualità di performance prestazionali rese in ragione dell'impatto della turnistica e del carico di lavoro e delle condizioni di pressione e logoramento psico fisico intrinseco alle attività svolte;
5) elevare temporaneamente il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, a sessantotto anni in materia di conferimento di incarichi di direzione generale;
6) introdurre un sistema puntuale di valutazione, tracciabilità e controllo degli interventi e progetti a Missione 6 del PNRR agganciato alla previsione dell'Ecosistema Dati Sanitari di cui all'articolo 21 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 atto a coniugare le opere di messa a norma e sicurezza anche antisismica delle strutture con la dotazione nei relativi reparti e servizi ospedalieri di strumentazione tecnologica up to day, mediante rilevazione complessiva da prioritarizzare senza ulteriore indugio per darne contezza nel successivo step di verifica e monitoraggio dello stato di attuazione del PNRR sulla base di griglia di dotazione essenziale per le attività di prevenzione diagnosi e cure secondo standard aggiornati rispetto ai parametri indicati nel Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70, con adeguamento tecnologico a massimo di 5 anni quale parametro di sostituzione necessitata in presenza di nuove tecnologie superiormente validate;
7) riconoscere alle Regioni flessibilità nell'utilizzo delle risorse in parte corrente e a investimento, ferma la corretta allocazione negli impieghi e negli esiti mediante controlli stringenti alla stregua del modello dell'Ecosistema Dati Sanitari sull'effettiva finalizzazione, a garanzia nel tempo del contrasto delle inappropriatezze, sprechi e disfunzioni ma anche degli investimenti in risorse umane e strumentali indispensabili anche per rispondere ai nuovi standard delle cure territoriali di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2022 sostitutiva dell'intesa della Conferenza Stato-regioni, relativa allo schema di decreto del Ministro della salute, concernente il regolamento recante "Modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale" pubblicata su GU n.102 del 3 maggio 2022, consentendo il ripianamento straordinario dei maggiori costi sostenuti durante lo stato di emergenza sanitaria per tutto il periodo di attuazione di Missione 6 a PNRR;
8) prevedere in sede di revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture di cui all'adottanda legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, che a tutti i contratti e a tutti i singoli accordi ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 si applica il sistema di valutazione quanti qualitativa, monitoraggio e controllo delle prestazioni erogate in regime di servizio sanitario nazionale nell'interesse dell'utenza di cui all'articolo 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e possibile revisione del comma 14, primo periodo, dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 per il conseguente abbattimento delle liste di attesa con nuove regole di ingaggio degli erogatori tenuti a condividere effettivamente le agende e in tempo reale (pubblicate on line) e remunerati per una fetta parte in ragione del pieno abbattimento delle liste di attesa (con obiettivo principale l'azzeramento delle inappropriatezze) modello negoziale che si integra con le nuove regole di ingaggio dei medici di medicina generale per l'effettivo sviluppo dell'assistenza territoriale nel SSN e con la valorizzazione della libera professione all'interno del Servizio Sanitario Nazionale.
(numerazione resoconto Senato G12.1)
(9/2604/12)
Cantù, Romeo, Fregolent, Augussori, Rizzotti, Binetti, Zaffini, Lunesu, Marin, Doria, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi