• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/07043 BOSSI Simone - Al Ministro della transizione ecologica. - Premesso che: la società "Tamoil Raffinazione S.p.A. " sita nel comune di Cremona, ha cessato le proprie attività di...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-07043 presentata da SIMONE BOSSI
mercoledì 18 maggio 2022, seduta n.434

BOSSI Simone - Al Ministro della transizione ecologica. - Premesso che:

la società "Tamoil Raffinazione S.p.A. " sita nel comune di Cremona, ha cessato le proprie attività di raffinazione da ormai oltre 10 anni;

ad ottobre 2012 il Servizio per le emergenze ambientali dell'ISPRA ha elaborato una relazione tecnica dalla quale emergerebbe una migrazione di sostanze inquinanti presenti nelle acque della falda sottostante allo stabilimento Tamoil di Cremona verso l'esterno, con una contaminazione della falda nella zona compresa tra lo stabilimento ed il fiume Po, nonché dei suoli esposti al contatto con l'acquifero e lo stesso fiume;

viene inoltre rilevato che, a seguito di omessa attivazione delle necessarie misure di messa in sicurezza, realizzate solo nel 2007, si sia determinato un aggravamento della contaminazione, sia in termini di estensione nello spazio che di permanenza nel tempo e che l'ISPRA ipotizza un danno ambientale di notevole consistenza;

in data 13 ottobre 2020, la quinta sezione penale della Corte di cassazione ha respinto il ricorso straordinario presentato dal manager dell'ex raffineria Tamoil, Enrico Gilberti, contro la sentenza definitiva di condanna a 3 anni di reclusione per disastro ambientale colposo, emessa il 25 settembre 2018 e passata in giudicato, con la quale è stata confermata a carico del medesimo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati alle costituite parti civili;

considerato che:

a seguito dell'accertamento tecnico preventivo, depositato nel gennaio 2022, disposto dal giudice del Tribunale di Cremona su richiesta della società Canottieri Bissolati, storica società sportiva situata nella zona, si evidenzia "il requisito dell'urgenza", posto che "il permanere nel terreno di propria pertinenza di sostanze inquinanti e pericolose per la salute costituisce grave pericolo per la salute dei frequentatori dell'area", che "il meccanismo di contaminazione dell'area occupata dalla Bissolati è dato dal flusso d'inquinanti (idrocarburi) provenienti dal sito di proprietà Tamoil" e ancora che la fonte primaria di inquinamento, "per assenza di fonti alternative riconosciute" allo stabilimento uso Tamoil, è da attribuirsi all'area industriale in questione;

tale preoccupante situazione ambientale rende necessaria la verifica delle matrici ambientali del sito Tamoil e la verifica della funzionalità della barriera idraulica. In assenza di tali verifiche risulterebbe oltremodo inopportuno anche solo prefigurare nuove attività di reindustrializzazione di aree di proprietà Tamoil;

nel corso della seduta del 26 gennaio 2022 dell'osservatorio Tamoil (organismo costituito dal Comune di Cremona per il monitoraggio delle attività in corso e il confronto fra tutti i soggetti coinvolti) il manager Tamoil Enrico Garavaglia ha confermato che quello di Cremona "è un sito che continua ad essere rilevante nella strategia del gruppo Tamoil che sta valutando nuovi investimenti su tre fronti: il fotovoltaico, la produzione di biocomponenti e la conversione di materiali plastici in combustibili avanzati". A tale riguardo il manager ha affermato che "abbiamo già iniziato alcuni passaggi di tipo autorizzativo con gli uffici",

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti che sia stato presentato un piano di reindustrializzazione di aree di proprietà Tamoil esterne al polo logistico;

se intenda avviare tramite le competenti strutture tecniche interne o dall'ISPRA una nuova istruttoria per la valutazione del danno ambientale, anche alla luce dei nuovi accadimenti e in particolare dell'accertamento tecnico preventivo di gennaio 2022, al fine di chiarire la portata della contaminazione in atto nella zona, in termini di danni alla falda acquifera, ai suoli e alle acque superficiali del Po, di perdita di flora e fauna locale e di rischi sanitari per le popolazioni locali;

se intenda intraprendere l'azione civile di risarcimento del danno ambientale riconosciuto dalla società, anche alla luce del richiamato pronunciamento della Corte di cassazione.

(4-07043)