Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Atto a cui si riferisce:
S.4/07046 MARINO - Al Ministro dello sviluppo economico. - Premesso che:
l'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, ha introdotto il credito di imposta per gli investimenti realizzati...
Atto Senato
Interrogazione a risposta scritta 4-07046 presentata da MAURO MARIA MARINO
mercoledì 18 maggio 2022, seduta n.434
MARINO - Al Ministro dello sviluppo economico. - Premesso che:
l'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, ha introdotto il credito di imposta per gli investimenti realizzati dalle imprese nell'ambito ricerca e sviluppo, successivamente modificato con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), poi confermato e rinnovato, con la finalità precipua di stimolare la spesa privata nel settore della ricerca, accrescendo la competitività del sistema produttivo italiano a livello internazionale;
la misura incentiva le spese incrementali sostenute in ricerca dalle imprese residenti nel territorio nazionale, rispetto ad un triennio convenzionale di comparazione (2012-2014) a condizione che siano riconducibili ad attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale o sviluppo sperimentale;
questo credito d'imposta trova la sua originaria legittimazione nel "Manuale di Frascati", documento redatto e adottato nel 1963 dall'OCSE e considerato fonte e strumento per l'identificazione e la misurazione delle attività tecnico-scientifiche attinenti la ricerca e sviluppo. L'ultima versione del manuale (del 2015) identifica i criteri fondamentali che un'attività deve soddisfare congiuntamente per essere qualificata come attività di ricerca e sviluppo, comprendendovi l'insieme dei "lavori creativi e sistematici intrapresi per aumentare il patrimonio delle conoscenze, comprese quelle relative all'umanità, alla cultura e alla società, e per concepire nuove applicazioni delle conoscenze disponibili";
la ricerca e sviluppo può declinarsi nelle seguenti tre tipologie di attività: ricerca di base, ricerca applicata e sviluppo sperimentale; il manuale stabilisce, inoltre, che affinché un'attività sia considerata di ricerca e sviluppo, deve soddisfare 5 criteri fondamentali: deve essere nuova, creativa, incerta, sistematica, trasferibile o riproducibile;
rilevato che:
negli anni si sono generate molteplici questioni critiche ed interpretative, prevalentemente incentrate sul corretto inquadramento delle attività ammissibili al credito d'imposta, nel rispetto del requisito essenziale della "novità". Infatti, nel tempo, innumerevoli fonti di rango secondario hanno stravolto la ratio della norma, rendendo di fatto inapplicabile la fruizione del bonus, riflettendosi tali interpretazioni sia sul piano della non spettanza dell'agevolazione sia sul piano sanzionatorio;
dal 2018 in avanti, partendo dalla circolare del Ministero dello sviluppo economico del 9 febbraio n. 59990, il mondo delle agevolazioni finanziarie connesse alle attività di ricerca e sviluppo ha avviato un processo di mutazione sensibile ad opera degli enti competenti alla vigilanza, indirizzato ad una limitazione sempre più rigida dei perimetri di azione delle agevolazioni;
l'incertezza relativamente all'ambito oggettivo di applicazione della misura ha comportato numerosi casi in cui le imprese abbiano in buona fede fatto ricorso al credito d'imposta non avendone però i reali presupposti ed essendosene rese conto tardivamente, quasi sempre in occasione di verifiche da parte dell'Agenzia delle entrate;
peraltro, gli atti di recupero ad esito di tali verifiche spesso difettano nella motivazione, limitandosi a ripercorre le disposizioni e le argomentazioni della prassi più recente, adeguate solo sommariamente alla situazione concreta, e pretendono di applicare indiscriminatamente criteri quali quello della "novità" che solo successivamente ai periodi di imposta ad oggi in contestazione sono entrati nella prassi dell'Agenzia delle entrate, con riferimento al manuale OCSE, dando a quest'ultimo un'importanza gerarchica assoluta rispetto al nostro ordinamento giuridico, con un evidente ed inaccettabile riconoscimento di valore retroattivo a mere interpretazioni di prassi che non è compatibile col nostro sistema di diritto;
considerato che:
l'articolo 5, commi 7-12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, è intervenuto proprio in tale contesto, introducendo una norma salva imprese che offre a coloro che abbiano utilizzato il credito in compensazione alla data di entrata in vigore del decreto la possibilità di riversare spontaneamente il bonus utilizzato in compensazione senza sanzioni e senza interessi. Tuttavia, per evitare un collasso economico del sistema industriale italiano, si è manifestata la necessità per tutti i soggetti interessati, a prescindere dal fatto che il riversamento dei crediti sia già stato accertato con un atto di recupero crediti ovvero con altri provvedimenti impositivi divenuti definitivi, di prevedere una rateizzazione degli importi che dovranno essere riversati per l'adesione spontanea;
attualmente, l'art. 8 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015 sui controlli relativi all'utilizzo del credito d'imposta ricerca e sviluppo, prevede che, qualora nell'ambito delle attività di verifica dell'Agenzia delle entrate emerga la necessità di condurre degli accertamenti tecnici relativamente all'ammissibilità al contributo di alcune attività di ricerca e sviluppo, l'Agenzia può richiedere il parere del Ministero dello sviluppo economico;
inoltre, le conclusioni di un recente indirizzo della giurisprudenza tributaria in materia di riscossioni del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo hanno opportunamente osservato che il parere del Ministero dello sviluppo economico è necessario, poiché l'Agenzia delle entrate non possiede le competenze per valutare i profili tecnici e tecnologici volti ad accertare ad esempio se l'attività di ricerca e sviluppo ha condotto un "ordinario miglioramento" o un "miglioramento significativo", dove il primo comporterebbe un uso non congruo del contributo. Nella maggior parte dei casi, infatti, le agevolazioni da parte delle imprese sono state fruite ponendo alla base della ricerca le spese sostenute per lo più per il miglioramento e per l'innovazione dei processi produttivi aziendali, ambito nel quale gli uffici preposti all'accertamento non hanno l'adeguata competenza per valutare se una spesa possa essere legittimamente ricondotta tra le spese agevolabili;
la normativa specifica in materia, difatti, evidenzia l'inevitabile necessità di una discrezionalità tecnica che non può essere autonomamente esercitata dalla pubblica amministrazione se non attraverso il parere necessario degli organi tecnici e quindi delle strutture in seno al Ministero. Il rischio correttamente individuato dalla giurisprudenza è quello di una configurazione di un vero e proprio eccesso di potere dell'ufficio, visto che esso non è competente, sotto l'aspetto tecnico, a valutare la valenza dell'attività svolta per migliorare i cicli produttivi dell'azienda;
le misure di agevolazione introdotte nel più ampio progetto "Industria 4.0" sono state costruite dal legislatore per dare una spinta economica alle imprese e non è pensabile che l'evoluzione normativa si concentri ora esclusivamente sulla fase "patologica", senza considerare la necessità che il recupero sia supportato da maggiore rigore e tecnicismo, e ciò, in specie, laddove si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività, rischiando che, in assenza di ciò, l'intera manovra del credito d'imposta si configuri come una "trappola" nelle mani del contribuente,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario prevedere: a) la possibilità di accedere alla rateizzazione anche per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi divenuti definitivi, nonché nei casi in cui l'utilizzo del credito d'imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data del 21 ottobre 2021; b) qualora nell'ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle entrate si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, che l'Agenzia debba richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere in merito alla corretta fruizione del credito d'imposta.
(4-07046)