• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/03335 MARINO - Al Ministro dell'interno. - Premesso che: nell'ordinamento italiano è obbligatoria, presso gli enti locali, la figura del segretario comunale, il quale svolge una funzione...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-03335 presentata da MAURO MARIA MARINO
mercoledì 18 maggio 2022, seduta n.434

MARINO - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

nell'ordinamento italiano è obbligatoria, presso gli enti locali, la figura del segretario comunale, il quale svolge una funzione centrale ed essenziale per una corretta gestione delle attività dell'ente;

il segretario comunale ricopre, altresì, un importante ruolo che comporta compiti di sovraintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, dei responsabili e di coordinamento delle loro attività, tra i quali la sovraintendenza alla gestione complessiva dell'ente, così da consentire l'attuazione del programma amministrativo del Comune, la responsabilità della proposta del piano esecutivo di gestione nonché, nel suo ambito, del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della performance, la responsabilità della proposta degli atti di pianificazione generale in materia di organizzazione e personale, l'esercizio del potere di avocazione degli atti dei dirigenti e responsabili in caso di inadempimento;

tale ruolo, già di per sé fondamentale in un contesto "normale", diviene ad oggi insostituibile dal momento che i Comuni sono chiamati a cooperare con lo Stato per attuare il PNRR;

rilevato che:

continua a perdurare la disperata ricerca da parte dei sindaci della figura del segretario comunale, con conseguente aumento delle situazioni patologiche nella gestione delle funzioni che andrebbero assolte da un segretario titolare;

stante la cronica carenza di segretari comunali, sono state emanate recenti disposizioni, tra le quali l'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 162 del 2019, che permettono ai Comuni nei quali manchi la sede di segreteria, che abbiano meno di 5.000 abitanti o, in caso di convenzioni di segreteria tra più Comuni, meno di 10.000 abitanti complessivamente, di incaricare quale vicesegretario, per non più di 24 mesi, un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso per segretario comunale, affinché svolga tali funzioni;

la normativa vigente relativa agli incarichi dei vicesegretari presenta una limitata efficacia temporale, in quanto è valida nel triennio 2020-2022 ed è priva di una valenza generale, essendo applicabile, come anticipato, solo a Comuni di ridotte dimensioni;

considerato che:

nella Regione Sardegna, è stata approvata la legge regionale n. 9 del 2022, recante "Interventi vari in materia di enti locali della Sardegna", la quale all'art. 3 dispone che "Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari comunali iscritti all'Albo dei Segretari comunali e provinciali - Sezione Regionale Sardegna, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'Albo stesso di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nelle more di una riforma regionale dell'ordinamento dei Segretari comunali e provinciali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, gli istruttori direttivi e i funzionari di ruolo dei comuni e delle province della Sardegna, in possesso dei diplomi di laurea di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, che ne facciano richiesta all'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali e che ricoprano o abbiano ricoperto alla data di entrata in vigore della presente legge l'incarico di vicesegretario, sono iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali - Sezione regionale Sardegna, nella fascia di appartenenza del comune o provincia ove prevalentemente abbiano svolto l'incarico";

nella Regione Piemonte, la carenza di segretari comunali risulta maggiormente aggravata a causa della presenza di molti Comuni di piccole dimensioni (sono oltre 1.000 i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti), impossibilitati a stipulare convenzioni con più comuni proprio per via dell'indisponibilità di segretari comunali abilitati a tale stipula;

esiste la concreta possibilità che, dopo il 31 dicembre 2022 (termine della vigenza dell'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 8 del 2019) gli enti locali sotto i 5.000 abitanti possano ritrovarsi nuovamente sprovvisti della figura del segretario comunale, la quale, si rammenta, è obbligatoria per legge;

nello scenario attuale, in molte sedi comunali le funzioni proprie dei segretari comunali sono assolte, egregiamente, dai vicesegretari, ormai da 24 mesi, fuori, però, da ogni tipo di tutela sia dal punto di vista normativo che economico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale grave situazione e quali iniziative urgenti intenda intraprendere in vista del termine della vigenza dell'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 8 del 2019, citato, per evitare la paralisi amministrativa di moltissime amministrazioni comunali, e assicurare un indispensabile supporto a garanzia della legittimità degli atti assunti dagli enti, in cui sono incaricate tali figure, a sostegno dell'azione amministrativa, giuridica e contabile dei sindaci e del loro personale;

se non ritenga opportuno intervenire affinché, nelle more di una riforma nazionale dell'ordinamento dei segretari comunali e provinciali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, gli istruttori direttivi e i funzionari di ruolo dei Comuni e delle Province, che ricoprano o abbiano ricoperto l'incarico di vicesegretario nel triennio 2020-2022 ed in possesso dei diplomi di laurea di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, possano fare richiesta d'iscrizione all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e, possano essere iscritti al rispettivo albo regionale dei segretari comunali e provinciali, nella fascia iniziale di carriera.

(3-03335)