• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03609/031 9/3609/31. (Testo modificato nel corso della seduta) Bellucci, Albano, Rotelli.



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03609/031presentato daBELLUCCI Maria Teresatesto diMercoledì 18 maggio 2022, seduta n. 696

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca un complesso sistema di disposizioni diretto ad assicurare una risposta alle problematiche economiche ed umanitarie derivanti dalla crisi ucraina;

    in particolare, il decreto-legge detta alcune disposizioni per potenziare le misure di assistenza ed accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in Ucraina, a seguito dell'attivazione del meccanismo europeo di protezione temporanea: tali misure, sono adottate nel rispetto del principio di accoglienza e di programmazione degli ingressi e prevedono, tra l'altro, l'attivazione di una modalità di assistenza diffusa affidata a Comuni e associazioni del terzo settore per garantire l'accoglienza fino a 15.000 persone, la concessione di un contributo per il sostentamento di coloro che hanno già provveduto ad autonoma sistemazione per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso in Italia e un contributo alle regioni per le spese di assistenza sanitaria;

    forte preoccupazione sta destando la procedura di accoglienza di minori ucraini orfani, che risulterebbero per alcune autorità italiane «non accompagnati», pur essendo arrivati con tutore legale riconosciuto dalle autorità ucraine preposte;

    secondo i dati del Ministero dell'interno, aggiornati al 12 maggio 2022, 113.239 le persone in fuga dal conflitto in Ucraina giunte fino a oggi in Italia, 107.722 delle quali alla frontiera e 5.517 controllate dal compartimento Polizia ferroviaria del Friuli-Venezia Giulia: 58.964 sono donne, 15.527 uomini e 38.748 minori;

    bambini arrivati in condizioni differenti gli uni dagli altri, chi con un genitore o un parente fino al quarto grado, chi accompagnato da un rappresentante legale, chi non accompagnato: distinzioni di cui è bene tenere conto per poter offrire un'accoglienza nel superiore interesse del minore;

    come denunciato da Aibi, infatti, «la situazione delle case famiglia è oggetto di discussione, con procure minorili e tribunali per i minorenni che hanno preso o considerano di prendere decisioni diverse, a fronte di linee guida che hanno finora considerato minori non accompagnati tutti coloro che non giungono con un genitore»;

    il problema che si sta riscontrando in Italia, evidenziato dalla stessa garante per l'infanzia e l'adolescenza, Carla Garlatti, in una nota del 7 aprile 2022, è che i minori che vivevano in Ucraina in case famiglia, pur giungendo nel nostro Paese con i loro tutori secondo la legge ucraina, sono considerati minori stranieri non accompagnati (Msna), non applicando la Convenzione dell'Aja del 1996, ratificata anche dall'Italia con legge 18 giugno 2015, n. 101, che riguarda la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori;

    i problemi in Italia nascono perché non c'è un'Autorità centrale che si occupi della citata Convenzione e di conseguenza non c stata diramata una direttiva su come comportarsi in questi casi; così ciascun Tribunale ha deciso per conto suo e in alcuni casi non riconosce le tutele regolarmente rilasciate dalle autorità ucraine ai responsabili di istituti e case famiglia e toglie loro le tutele per affidarle ad altri tutori italiani;

    la stessa autorità centrale ucraina ha lanciato un urgente appello al Ministero della giustizia italiano affinché venga rispettata la Convenzione dell'Aja per l'accoglienza in Italia dei minori provenienti dalla case famiglia e dagli orfanotrofi;

    in questo momento è forte l'esigenza di accogliere i minori in fuga dalla guerra, ma è altrettanto cruciale non separare i minori dalla persona a cui sono stati legittimamente affidati, per evitare un ulteriore trauma a bambini c ragazzi orfani o comunque privi di legami significativi con i propri genitori, e traumatizzati dalla guerra e dalla fuga,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa finalizzata alla celere acquisizione della pertinente normativa, anche emergenziale, adottata dal Governo dell'Ucraina in ordine alle forme e ai presupposti per il conferimento dei poteri di rappresentanza di un minore in capo ad adulti diversi dal genitore, al fine di agevolare i tribunali dei minori nello svolgimento delle procedure di riconoscimento delle nomine effettuate dalle autorità ucraine nel contesto della valutazione, caso per caso e nel superiore interesse del minore, della sua condizione giuridica di minore straniero accompagnato o non accompagnato, secondo la legge italiana e nel pieno rispetto della Convenzione dell'Aja richiamata nelle premesse.
9/3609/31. (Testo modificato nel corso della seduta) Bellucci, Albano, Rotelli.