• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03609/033 9/3609/33. (Testo modificato nel corso della seduta) Belotti, Snider, Iezzi.



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03609/033presentato daBELOTTI Danieletesto diMercoledì 18 maggio 2022, seduta n. 696

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca alcune disposizioni anche in materia di enti locali;

    sempre con specifico riferimento ai comuni, l'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi, nel limite massimo di 168 milioni di euro per l'anno 2022 per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile; sulla base della citata disponibilità finanziaria, l'importo del contributo da assegnare a ciascuno dei 1.996 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti è pari ad euro 84.168,33;

    ad oggi, il termine per l'inizio dell'esecuzione dei lavori per i comuni beneficiari del contributo rimane fissato al 15 maggio 2022, peraltro già decorso, e il citato comma 14-bis dell'articolo 30 del decreto-legge n. 34 del 2019 disciplina le modalità di recupero del contributo assegnato, nei casi di mancato rispetto dello stesso termine o di parziale utilizzo, prevedendone la revoca, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2022;

    i contributi assegnati con il presente decreto sono erogati ai comuni beneficiari secondo le modalità e i termini previsti dal comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, nella misura del 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 112 dello stesso articolo 1, e per il restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

   visto che:

    tali contributi sono destinati ai comuni più piccoli, che hanno personale ridottissimo e quindi spesso con maggiori difficoltà nell'espletamento delle pratiche burocratiche per la redazione dei progetti, la richiesta dei fondi e l'assegnazione degli appalti;

    nella fase post-covid, causa il boom edilizio per il Superbonus 110 per cento e l'aumento esponenziale del costo dei materiali, gli enti locali continuano a denunciare le enormi difficoltà nel trovare imprese disponibili a partecipare ad appalti per opere pubbliche e manutenzioni stradali;

    a riprova di tale situazione, sulla stampa locale di Bergamo si riporta che la locale Amministrazione provinciale «per la prima volta nella sua storia ha dovuto fare i conti con due appalti per la manutenzione di due ponti andati deserti e, se prima del Covid c'erano in media tra i 20 e i 30 partecipanti a ogni gara, dopo sono scesi a 10 e ora siamo a 2 o 3»;

   considerato che:

    per i piccoli comuni questi contributi sono essenziali per le opere di manutenzione e messa in sicurezza o per l'abbattimento delle barriere architettoniche o gli investimenti di efficientamento energetico; molti i sindaci dei comuni sotto i 1.000 abitanti sono impossibilitati ad assegnare i lavori entro la scadenza prevista non avendo trovato un'impresa disponibile;

    anche l'Anci, con una nota del 26 aprile scorso, ha presentato una richiesta urgente di proroga dei termini di avvio dei lavori relativamente ai contribuiti di cui all'articolo 30, comma 14-bis del decreto-legge n. 34 del 2019,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in coerenza con le ulteriori proroghe già stabilite per altri bandi, una riapertura del termine di inizio lavori – già decorso alla data del 15 maggio – di almeno 4/5 mesi in attesa di una stabilizzazione del mercato delle materie prime e di tutto il comparto edilizio.
9/3609/33. (Testo modificato nel corso della seduta) Belotti, Snider, Iezzi.