• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.5/08099 (5-08099)



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08099presentato daPASTORINO Lucatesto diMartedì 17 maggio 2022, seduta n. 695

   PASTORINO e FASSINA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il comma 837 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 disciplina il canone patrimoniale (Cup) il cui presupposto è rappresentato dall'occupazione di aree demaniali o del patrimonio indisponibile di comuni e città metropolitane destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, la cui tariffa è determinata in base a durata, tipologia e superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati ed alla zona del territorio in cui viene effettuata;

   per le occupazioni permanenti, ossia che si protraggono per l'intero anno solare, il comma 841 stabilisce delle tariffe base, mentre le occupazioni temporanee di suolo pubblico trovano disciplina nel dettato dei successivi commi 842, 843 secondo cui gli enti applicano le relative tariffe frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata, potendo anche prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del Cup, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe, mentre per le occupazioni ricorrenti e che si svolgono settimanalmente verrà applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sull'importo del canone complessivamente determinato;

   per la determinazione delle suddette tariffe numerosi enti hanno applicato dei coefficienti moltiplicatori in base al valore economico della strada o piazza in cui si svolge l'occupazione o il presunto sacrificio economico imposto alla collettività disattendendo, in tal modo, l'obiettivo dell'alleggerimento del peso impositivo ed acuendo la crisi di un settore già fortemente penalizzato dalla pandemia da COVID-19;

   con riferimento alla richiesta di interpretazione del tenore dei suddetti commi 837 e 843 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2019, in merito alla determinazione dei criteri applicativi del canone unico patrimoniale, il Dipartimento delle finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze, con le risoluzioni 6/2021 e 6/2022 ha concluso sostenendo che la piena autonomia regolamentare dell'ente impositore nell'individuazione di «coefficienti moltiplicatori» per la determinazione del canone per le occupazioni di carattere temporaneo è legittima solo se esercitata entro i limiti espressamente previsti dal citato comma 843 che ha lo scopo di evitare l'eccessiva polverizzazione delle tariffe che potrebbe derivare da una eccessiva potestà regolamentare –:

   quali iniziative di competenza intenda adottare per un'applicazione della disciplina a livello territoriale che sia coerente con la legge e proporzionata alla redditività dell'attività interessata, dati i sempre più numerosi casi di deliberazione di canoni insostenibili per le attività di commercio su suolo pubblico.
(5-08099)