• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/08092 (5-08092)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08092presentato daRIBOLLA Albertotesto diLunedì 16 maggio 2022, seduta n. 694

   RIBOLLA e CECCHETTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il contributo di solidarietà di regione Lombardia si qualifica come una misura di tipo solidaristico, finalizzata a sostenere i nuclei familiari già assegnatari dei servizi abitativi pubblici, impossibilitati a far fronte ai costi della locazione sociale, dati dalla somma delle spese per il canone di locazione e delle spese per i servizi comuni;

   l'orientamento dominante espresso dall'Agenzia delle entrate nel corso degli anni è l'indeducibilità dei costi rappresentati dal «contributo di solidarietà», corrisposto agli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che non sono in grado di far fronte al pagamento del canone di locazione (vedere avviso di accertamento n. T9V03F500619/2018, notificato all'A.L.E.R. Pavia-Lodi);

   ad avviso dell'AdE, infatti, tale contributo non è deducibile, ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma secondo, e 185, comma terzo, del TUIR, in quanto costo afferente a fabbricati non strumentali, detenuti dall'A.L.E.R. nell'ambito del regime di impresa, locati in regime di determinazione legale del canone, per i quali sussiste il divieto assoluto di deducibilità di tutti i componenti negativi relativi agli immobili stessi;

   il contenzioso tributario che ne è derivato (sentenza CTR-Lombardia del 25 febbraio 2022 e sentenza CTP di Pavia n. 198 del 2020) ha posto in risalto la natura e le attività svolte dall'A.L.E.R., quale ente pubblico economico proprietario e gestore di patrimoni di edilizia pubblica;

   all'uopo, si ricorda che la natura e la funzione del «contributo di solidarietà» disciplinate dall'articolo 35 della legge della regione Lombardia n. 27 del 4 dicembre 2009, di fatto, correla il contributo di solidarietà alla gestione amministrativa/assistenziale affidata all'ente e non a quella strettamente fiscale, tant'è che tale contributo è attribuito non in base al valore reddituale del fabbricato o della sua rendita catastale, ovvero a ristoro di interventi effettuati sullo stesso, ma sulla base delle condizioni economiche, oggettive e soggettive, degli assegnatari;

   il contrastante orientamento giurisprudenziale che si sta formando sul punto, inevitabilmente, sta precludendo anche la portata applicativa del contributo di solidarietà che rappresenta per molte famiglie una misura di aiuto economico –:

   quali iniziative di competenza, anche normative, intenda assumere al fine di garantire che il contributo di solidarietà sia consideralo deducibile, quale componente negativo del reddito di impresa, in base agli ordinari principi di cui all'articolo 109 TUIR, non sussistendo alcun nesso diretto tra tale erogazione ed il bene immobile in sé.
(5-08092)