• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/02564/014 in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante "Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/2564/14 presentato da LOREDANA DE PETRIS
giovedì 12 maggio 2022, seduta n. 432

Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante "Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina";
premesso che:
la grave crisi internazionale in atto in Ucraina, che ha già innescato una gravissima emergenza umanitaria ed economica, ha arrecato anche notevoli ricadute negative sul sistema sanitario rispetto alla tutela del benessere degli animali d'affezione al seguito di rifugiati provenienti dall'Ucraina;
considerato che:
appare necessario che gli animali d'affezione provenienti dall'Ucraina possano essere trasportati in Italia esclusivamente al seguito dei loro proprietari o detentori e che i proprietari siano tenuti a dichiarare che, nei sei mesi precedenti la data dell'introduzione degli animali nella UE e durante il transito nei paesi UE, gli animali non siano entrati in contatto con specie sensibili alla rabbia e, in particolare, non hanno subito morsicature da parte di animali riconosciuti rabidi, o fuggiti, o rimasti ignoti. Occorre poi regolamentare che le associazioni animaliste possano aiutare i cittadini ucraini a trovare accoglienza in Italia, insieme ai loro animali, anche attraverso l'organizzazione di convogli che garantiscano di viaggiare in sicurezza per evitare la possibilità di diffusione della rabbia. Il possesso di animali d'affezione deve essere obbligatoriamente notificato dai cittadini ucraini alle autorità competenti, non appena giunti in Italia e gli animali d'affezione, posti immediatamente sotto sequestro e visitati da un veterinario per escludere la presenza di sintomi ascrivibili alla rabbia, sono iscritti nel sistema anagrafico nazionale e, giunti in Italia, devono essere immediatamente vaccinati contro la rabbia, tranne nel caso in cui siano presenti documenti ufficiali, che attestino l'esecuzione di un intervento vaccinale, eseguito da non oltre un mese in un Paese membro dell'Unione europea. La disciplina può prevedere che l'animale oggetto del sequestro venga affidato al proprietario o al detentore, o a un custode da lui nominato, che si assume gli obblighi di non spostare l'animale dal luogo di detenzione, fino alla data del dissequestro; evitare di condurre gli animali in luoghi pubblici, impedendo loro di avere contatti con altri animali domestici; non accedere ai parchi pubblici, mantenere puliti e disinfettati i luoghi di detenzione; segnalare tempestivamente alle autorità veterinarie eventuali alterazioni del comportamento e della salute dell'animale, nonché la fuga o la morte e, con un anticipo di sette giorni, eventuali variazioni di domicilio o di luogo di detenzione, per garantire la tracciabilità degli animali; rendersi disponibile, qualora richiesto, a sottoporre l'animale ad ulteriori controlli sanitari da parte del servizio veterinario. Appare infine utile prevedere che il dissequestro avviene tre mesi dopo la data del sequestro, decorso questo termine, qualora richiesto, in ipotesi di trasferimento transfrontaliero dell'animale, è consentito eseguire una titolazione anticorpale, a comprovare l'avvenuta vaccinazione. Infine, i servizi veterinari ufficiali possono coinvolgere i veterinari liberi professionisti nelle attività di profilassi e controllo della rabbia. In qualità di ''incaricati di pubblico servizio'', i professionisti operano sotto la direzione e il controllo dei servizi veterinari ufficiali;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di predisporre indicazioni di carattere sanitario al fine di gestire e coordinare gli interventi negli ambiti della tutela degli animali d'affezione e della pubblica sicurezza, confermando ai gestori delle compagnie di trasporto l'indicazione di poter accogliere sui loro autoveicoli gli animali d'affezione provenienti dall'Ucraina non entrati in contatto con specie sensibili alla rabbia e che, in particolare, non hanno subito morsicature da parte di animali riconosciuti rabidi, o fuggiti, o rimasti ignoti, prevenendo in tal modo l'introduzione della rabbia sul nostro territorio con la centralità del ruolo dei Servizi Veterinari Ufficiali.
(numerazione resoconto Senato G31.19)
(9/2564/14)
De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo