• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/08079 (5-08079)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08079presentato daCANCELLERI Azzurra Pia Mariatesto diVenerdì 13 maggio 2022, seduta n. 693

   CANCELLERI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   a partire dalla dichiarazione relativa al mese di gennaio 2022, l'ammontare dell'Iva in reverse charge relativa alle operazioni di importazioni effettuate in Francia e in generale, di uscita da un regime sospensivo, non avverranno più sulla dichiarazione doganale, ma saranno oggetto di autoliquidazione;

   tale l'obbligo fiscale, che coinvolge tutti i soggetti passivi d'imposta registrati in quel Paese, comporta, quale conseguenza, una diversa modalità di dichiarazione e riscossione dell'imposta che si applica a tutte le operazioni, comprese (come suesposto) anche le importazioni, per le quali si ritiene che tale nuova applicazione dell'Iva possa agevolare le procedure aziendali, considerato che tale nuova procedura consente di evitare alle imprese possibili prefinanziamenti, peraltro spesso elevati e costosi, che si rendono necessari per gestire l'Iva all'importazione;

   allo stato attuale, l'interrogante evidenzia corneale aziende che effettuano le importazioni in Italia, versino in anticipo la suddetta imposta allo spedizioniere doganale, il quale, per procedere allo sdoganamento, necessita dell'apertura di un conto corrente presso la dogana, che sarà impegnato per la somma corrispondente a all'Iva dovuta;

   per l'apertura del conto corrente, l'interrogante rileva altresì che l'impresa necessita della cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, fideiussione bancaria o assicurativa, i cui oneri e costi accessori risultano spesso elevati (si evidenza, inoltre che gli uffici territoriali della dogana, sono dotati di personale specializzato impegnato nella gestione di tali adempimenti relativi ai conti correnti e relative polizze fideiussorie);

   in relazione alle suesposte osservazioni, a giudizio dell'interrogante, l'attuale disciplina normativa relativa alla gestione dell'Iva per le importazioni nel nostro Paese risulta pertanto evidentemente onerosa, sia per il sistema delle imprese che per la pubblica amministrazione, considerato che le disposizioni previste comportano una gestione contabile, amministrativa e burocratica sicuramente meno efficiente rispetto ai sistemi adottati in Francia, Olanda e altri Paesi dell'Unione europea;

   al riguardo, l'interrogante rileva altresì come attualmente, il differente trattamento fiscale dell'Iva, in ordine alle tempistiche e ai costi per la sua riscossione, stia rendendo più vantaggioso per le aziende sdoganare nei Paesi nei quali è stata già applicata la suesposta gestione riformatrice dal punto di vista normativo; il relativo «storno di traffico» di merci, che non favorisce l'Italia verso altri Paesi dell'Unione europea, sta determinando perdite di competitività del nostro sistema logistico (con conseguenti impatti economici negativi in particolare sul piano occupazionale, oltre che per il gettito delle imposte non riscosse) a vantaggio degli altri Paesi membri dell'Unione europea –:

   quali orientamenti, per quanto di competenza il Ministro interrogato intenda esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa tenuto conto che la nuova disciplina sulle operazioni di pagamento dell'Iva per le importazioni, introdotta in Francia a partire dal 1° gennaio 2022, comporta effetti positivi e durevoli nei riguardi delle imprese transalpine e che gli oneri fiscali e gli adempimenti finanziari previsti rischiano conseguentemente di danneggiare i livelli di competitività e di crescita delle aziende italiane;

   se non ritenga opportuno intraprendere adeguate iniziative di carattere normativo finalizzate a riconsiderare l'attuale disciplina fiscale italiana relativamente all'applicazione dell'Iva, per le operazioni di importazione, in coerenza con quanto previsto dalla legislazione francese, anche al fine di consentirne l'assolvimento per le importazioni di merce di valore inferiore a 150 euro, non sul territorio doganale, ma attraverso una diversa modalità di liquidazione mensile in favore dell'amministrazione fiscale, in conformità peraltro con quanto già previsto da altri Paesi europei.
(5-08079)