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Atto a cui si riferisce:
C.5/08035 (5-08035)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 11 maggio 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-08035

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, fa riferimento all'adempimento dichiarativo per il monitoraggio degli aiuti Covid ricevuti, previsto dall'articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni), convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, da presentare entro il 30 giugno 2022, chiede di sapere «quali urgenti iniziative, anche di carattere normativo, (si) intenda(no) adottare per non gravare ulteriormente di oneri, dopo anni di sacrifìci, imprese e cittadini, o quantomeno per posticipare il termine per la presentazione dell'autodichiarazione sopra citata».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Come già rappresentato dal Governo in sede di risposta all'interrogazione n. 5-08011 dell'onorevole Albano ed altri – di contenuto analogo – svolta nella seduta del 4 maggio 2022 della VI Commissione Finanze della Camera dei deputati, l'articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge n. 41 del 2021 prevede che le imprese che hanno ricevuto durante l'emergenza Covid aiuti di Stato sotto forma di contributi, bonus e ristori devono presentare un'apposita autodichiarazione per attestare che l'importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 c(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19» (di seguito, «Temporary Framework») e che siano rispettate le diverse condizioni ivi previste nella Sezione 3.12 del suddetto Quadro.
  Con il decreto dell'11 dicembre 2021, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dettato le prime istruzioni al fine della verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle suddette sezioni del Temporay Framework.
  L'articolo 3, commi 1 e 2 del Decreto Ministeriale stabilisce che gli operatori economici che hanno beneficiato dei suddetti aiuti di Stato debbano presentare all'Agenzia delle entrate un'autodichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attestano che l'importo complessivo degli aiuti finiti non superi i massimali di cui alla Sezione 3.1 del Temporary framework e che siano rispettate le condizioni previste nella Sezione 3.12 del Quadro.
  In tale sede è stato ribadito che tale adempimento debba essere assolto da tutti i soggetti beneficiari dei citati aiuti senza alcuna esclusione così come previsto dalla decisione della Commissione UE C(2021) 7521 final del 15 ottobre 2021, con la quale è stato autorizzato il cosiddetto «regime ombrello».
  Con provvedimento n. 143438/2022 l'Agenzia delle entrate ha approvato il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, individuando il 30 giugno 2022 quale termine ultimo per l'invio dell'autodichiarazione.
  Tanto premesso, per quanto concerne, poi, la richiesta dell'Onorevole interrogante di posticipare il termine per la presentazione dell'autodichiarazione, si rappresenta che i termini per la presentazione del modello sono stati previsti in correlazione con quanto contenuto nella Decisione C(2022) 171 final dell'11 gennaio 2022, per il caso SA.101076 dell'11 gennaio 2022, paragrafo (6), che ha stabilito l'estensione temporale al 30 giugno 2022 delle misure che la Commissione aveva in precedenza approvato nell'ambito del Quadro temporaneo, e per le quali l'Italia ha richiesto, nel mese di dicembre 2021, una proroga.
  Tali misure sono state autorizzate senza ulteriori modifiche e restano inalterate tutte le condizioni previste nelle Decisioni per i casi SA. 62668 del 15 ottobre 2021, SA. 100091 e SA. 100155 del 10 novembre 2021.
  Dal punto di vista operativo, si rappresenta che la fornitura dei dati contenuti nell'autodichiarazione è funzionale anche all'iscrizione degli aiuti stessi nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).
  Inoltre, nella suddetta dichiarazione, sono presenti ulteriori informazioni sulla fruizione degli aiuti da parte dei contribuenti rispetto ai dati trasmessi in precedenza; tali informazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per effettuare, entro il 31 dicembre 2022, in modo corretto, sulla base di quanto indicato dal contribuente (quindi, eventualmente, anche in rettifica), la registrazione degli aiuti individuali, fruiti nel corso del 2020, nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
  Ciò posto, in considerazione del numero elevatissimo di aiuti da registrare, il differimento della data del 30 giugno 2022 pregiudicherebbe il rispetto della scadenza del 31 dicembre 2022 per l'assolvimento dell'obbligo di registrazione. Pertanto, qualunque differimento del suddetto termine del 30 giugno, in favore del contribuente, dovrebbe accompagnarsi a un pari differimento del termine finale per la registrazione degli aiuti nel RNA.
  In merito al contenuto dell'autodichiarazione, si rappresenta che nella stessa vengono richieste informazioni che non sono in possesso dell'Agenzia delle entrate. Si tratta, in particolare, dei seguenti dati:

   le imprese con cui il beneficiario si trova in una relazione di controllo, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato;

   l'allocazione degli aiuti ricevuti nella Sezione 3.1 e/o nella Sezione 3.12 del Temporary Framework (è il beneficiario, infatti, che può scegliere nell'autodichiarazione se allocare l'aiuto in tutto o in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti) e la sussistenza dei requisiti attinenti le citate Sezioni;

   in caso di superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e/o 3.12, le modalità con cui il beneficiario intende sanare tale irregolarità (utilizzo dei massimali più elevati introdotti medio tempore, riversamento tramite modello F24 oppure scomputo da aiuti successivi).

  Non vengono, invece, richiesti i dati già in possesso dell'Amministrazione finanziaria e delle altre amministrazioni quali, ad esempio, gli importi degli aiuti fruiti.