• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/06982 BAGNAI, PITTONI - Ai Ministri dell'istruzione e della salute. - Premesso che: lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e da...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-06982 presentata da ALBERTO BAGNAI
martedì 10 maggio 2022, seduta n.430

BAGNAI, PITTONI - Ai Ministri dell'istruzione e della salute. - Premesso che:

lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e da ultimo prorogato con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 221 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2022, fino al 31 marzo 2022, non è stato ulteriormente rinnovato, con conseguente cessazione dello stesso alla data del 31 marzo 2022 e introduzione nell'ordinamento di nuove disposizioni ai fini del superamento delle misure di contrasto alla diffusione della pandemia;

in ottemperanza alle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza", per il personale docente ed educativo della scuola, "la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni" (ai sensi del comma 2 dell'articolo 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come modificato dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24) fino al 15 giugno 2022; la predetta norma ha abrogato tacitamente la precedente disposizione che prevedeva la sospensione dall'attività lavorativa del docente inadempiente e della relativa retribuzione;

in particolare, dal 1°aprile 2022 e fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, il personale docente inadempiente sarà destinato ad attività di supporto all'istituzione scolastica, la cui discrezionalità operativa è in capo ai singoli dirigenti scolastici;

nel frattempo le linee operative del Ministero della salute hanno sostanzialmente equiparato gli effetti dell'evento "vaccinazione" agli effetti dell'evento "guarigione da COVID-19", come è dimostrato dal fatto che entrambi gli eventi sono condizione sufficiente per ottenere il cosiddetto green pass rafforzato, come risulta ad esempio dal sito del Governo;

ciononostante, risulta agli interroganti che alcuni dirigenti scolastici, col sostegno degli uffici scolastici regionali, stiano propugnando un'interpretazione restrittiva del citato disposto del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, in virtù della quale al personale docente in possesso di una certificazione verde da guarigione (e quindi di un green pass rafforzato), ma privo di vaccinazione, viene preclusa l'attività di docenza frontale;

a parere degli interroganti, vista anche l'assenza di un'espressa previsione normativa, l'esclusione dall'insegnamento che riguarda specificamente i lavoratori non vaccinati, ma guariti dal COVID-19, e quindi dotati di green pass rafforzato, è illegittima nella sua applicazione, poiché il soggetto non è giuridicamente inadempiente all'obbligo vaccinale;

inoltre, l'infezione da virus SARS-CoV-2 determina un differimento dell'applicazione del suddetto obbligo, secondo i termini temporali indicati dalla circolare del Ministero della salute del 3 marzo 2021, prot. n. 8284, e dalla circolare del Ministero della salute del 21 luglio 2021, prot. n. 32884, parzialmente modificativa della prima circolare; sulla base di queste circolari, ai fini della determinazione della decorrenza dell'obbligo in oggetto, si fa in genere riferimento, in via interpretativa, al termine di sei mesi dalla guarigione;

pertanto, il presente quadro normativo genera una disparità di trattamento fra soggetti vaccinati e soggetti guariti dall'infezione, equiparati solo per l'ottenimento di una certificazione amministrativa, ma impossibilitati a svolgere la medesima mansione lavorativa, sulla base di tempistiche dettate dal Ministero della salute nelle circolari richiamate;

è chiaro, pertanto, che l'attuale assetto normativo non solo non ha prodotto gli effetti sperati, ma ha dato luogo a diverse storture del sistema post-emergenziale: ne è un esempio la circolare n. 461 del Ministero dell'istruzione del 1° aprile 2022, nella parte in cui si rappresenta "In ogni caso, per tutti l'accesso alle strutture scolastiche è subordinato, fino al 30 aprile 2022, al possesso del green pass base ed è consentito, fino al 15 giugno 2022, lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni soltanto al personale docente ed educativo non inadempiente con l'obbligo vaccinale, che risulti quindi in possesso di green pass rafforzato, nonché ai soggetti esentati dalla vaccinazione",

si chiede di sapere, valutati gli effetti applicativi delle disposizioni in materia, se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno e urgente intraprendere delle iniziative, anche di carattere normativo, al fine di rimuovere ogni forma di disparità di trattamento tra docenti, al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni sia per i docenti vaccinati sia per coloro che risultano guariti dall'infezione da COVID-19.

(4-06982)