• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/08047 (5-08047)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08047presentato daMAGGIONI Marcotesto diLunedì 9 maggio 2022, seduta n. 690

   MAGGIONI, TURRI, BISA, DI MURO, MARCHETTI, MORRONE, PAOLINI, TATEO e TOMASI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   l'interrogante in data 8 aprile 2022 ha inviato una e-mail alla direzione della casa di reclusione di Vigevano per comunicare che giovedì 14 aprile alle ore 11 avrebbe incontrato presso la suddetta struttura il personale di polizia penitenziaria;

   in data 12 aprile 2022 la direzione della casa di reclusione ha risposto con e-mail, nella quale scriveva testualmente: «A norma dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 le visite delle autorità ex articolo 67 dell'ordinamento penitenziario sono rivolte particolarmente alla verifica delle condizioni di vita dei detenuti, per cui non ne prevista altra forma o diversa finalità»;

   il 14 aprile 2022 l'interrogante ha risposto via e-mail alla direzione, precisando che il citato articolo 117 dispone che le visite agli istituti di pena, le quali devono svolgersi nel rispetto della personalità dei detenuti e degli internati, «sono rivolte particolarmente alla verifica delle condizioni di vita degli stessi, compresi quelli in isolamento giudiziario», evidenziando come la norma non escluda la possibilità di visite per interloquire con il personale della polizia penitenziaria, stante la dicitura «particolarmente» e non «esclusivamente»;

   ha infine ribadito che l'articolo 67, comma 1, lettera b), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), preveda che i membri del Parlamento possano visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione;

   non è sindacabile la valutazione sul metodo prescelto dall'interrogante per conoscere le condizioni di detenzione dei detenuti, facendo ricorso a fonti interne al carcere che si ritengono maggiormente attendibili e privilegiate –:

   se il Ministro interrogato intenda chiarire la corretta interpretazione dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nella parte in cui prevede che le visite agli istituti ex articolo 67 dell'ordinamento penitenziario sono rivolte «particolarmente» alla verifica delle condizioni di vita dei detenuti;

   se intenda adottare iniziative di competenza al fine di garantire che gli istituti, penitenziari operino sempre nel rispetto della normativa vigente e in alcun modo vengano lese le prerogative dei membri del Parlamento.
(5-08047)