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Atto a cui si riferisce:
C.5/08011 (5-08011)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 4 maggio 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-08011

  Con il documento in esame gli onorevoli interroganti rappresentano che «entro il 30 giugno 2022 i contribuenti saranno chiamati a presentare la dichiarazione per il monitoraggio degli aiuti Covid ricevuti, prevista dall'articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge n. 41 del 2021, per evidenziare le eventuali eccedenze da restituire», circostanza nella quale «tutti i contribuenti che hanno ricevuto gli aiuti Covid dovranno verificare e dichiarare il rispetto della disciplina UE sugli aiuti di Stato e il rispetto dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 in relazione ai limiti previsti al 27 gennaio 2021 e al 31 dicembre 2021».
  Trattandosi di dati che sono già in possesso dell'Amministrazione finanziaria, in quanto tali benefici sono stati riconosciuti dalla medesima Agenzia delle entrate ovvero da altri enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, ad avviso degli interroganti, tale «autodichiarazione costituisce l'ennesimo adempimento straordinario, ridondante», considerato, vieppiù, che l'articolo 6 comma 4 dello Statuto del contribuente prevede testualmente che «al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente», nonché la circostanza che, essendo i massimali stabiliti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro cumulabili, si arriverebbe presumibilmente ad una cifra che potrebbe consentire, per le PMI, di essere esonerate da tale adempimento.
  A queste considerazioni si aggiunge, altresì, la circostanza che «l'omissione o l'indicazione di dati non veritieri può comportare sanzioni amministrative e, in alcuni casi, anche penali» [...] «sproporzionate a carico degli operatori economici e dei professionisti che li assistono».
  Tanto premesso, gli onorevoli interroganti chiedono di sapere «se non ritenga opportuno cancellare le sanzioni ove l'errore nell'indicazione degli aiuti ricevuti non comporti il superamento dei massimali previsti, disporre l'esonero per le imprese di piccole e medie dimensioni in considerazione della cifra elevata dai massimali consentiti, e prevedere una proroga per l'invio della dichiarazione almeno al 30 settembre 2022».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge n. 41 del 2021 prevede che le imprese che hanno ricevuto durante l'emergenza Covid aiuti di Stato sotto forma di contributi, bonus e ristori devono presentare un'apposita autodichiarazione per attestare che l'importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 c(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19» (di seguito, «Temporary Framework») e che siano rispettate le diverse condizioni ivi previste nella Sezione 3.12 del suddetto Quadro.
  Con il decreto dell'11 dicembre 2021, il Ministero dell'economia e delle finanze ha dettato le prime istruzioni al fine della verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle suddette sezioni del Temporay Framework.
  In particolare, l'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto ministeriale stabilisce che gli operatori economici che hanno beneficiato dei suddetti aiuti di Stato debbano presentare all'Agenzia delle entrate un'autodichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attestano che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non superi i massimali di cui alla Sezione 3.1 del Temporary framework e che siano rispettate le condizioni previste nella Sezione 3.12 del Quadro.
  Ciò premesso, si fa presente che l'adempimento oggetto dell'interrogazione è stato espressamente richiesto dalla Commissione UE al fine dei controlli sul rispetto delle soglie previste dal Temporary Framework.
  Con riferimento alla richiesta degli interroganti relativa alla cancellazione delle sanzioni ove l'errore nell'indicazione degli aiuti ricevuti non comporti il superamento dei massimali previsti, si fa presente che tali sanzioni sono collegate alle previsioni contenute nell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che non costituiscono sanzioni «tributarie».
  In relazione alla richiesta di disporre l'esonero per le imprese di piccole e medie dimensioni in considerazione della cifra elevata dai massimali consentiti, si rappresenta quanto segue:

   l'autodichiarazione è stata introdotta dall'articolo 1, commi 14 e 15, del decreto-legge n. 41 del 2021, che ha disciplinato il cosiddetto «regime ombrello», e riguarda tutti i soggetti beneficiari degli aiuti elencati nel comma 13 del citato articolo 1, non essendo previsto alcun esonero dall'adempimento;

   anche con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2021, emanato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge n. 41 del 2021, che disciplina le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti, è stato previsto che tale adempimento debba essere assolto da tutti i soggetti beneficiari dei citati aiuti (articolo 3 del decreto ministeriale);

   la decisione della Commissione UE C(2021) 7521 final del 15 ottobre 2021, con la quale è stato autorizzato il cosiddetto «regime ombrello», conferma la necessità che tale autodichiarazione venga presentata da tutti i beneficiari senza alcuna esclusione.

  Per quanto attiene, inoltre, all'importo complessivo di aiuti fruibili, pari a 11,8 milioni di euro, riportato nell'interrogazione in esame, si fa presente che detto importo non tiene conto dei diversi massimali pro tempore vigenti stabiliti con riferimento alle due diverse Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework (nell'ambito delle quali sono riconosciuti gli aiuti ricompresi nel «regime ombrello»). Infatti, il limite minimo a cui fare riferimento è quello previsto nell'ambito della Sezione 3.1, applicabile fino al 27 gennaio 2021, pari a 800.000 euro (limite che potrebbe essere raggiunto anche da parte delle PMI).
  In ultimo, in merito alla richiesta relativa alla previsione di una proroga per l'invio della dichiarazione almeno al 30 settembre 2022, si rappresenta che i termini per la presentazione del modello sono stati previsti in correlazione con quanto contenuto nella Decisione C(2022) 171 final dell'11 gennaio 2022, per il caso SA. 101076 dell'11 gennaio 2022, paragrafo (6), che ha stabilito l'estensione temporale al 30 giugno 2022 delle misure che la Commissione aveva in precedenza approvato nell'ambito del Quadro temporaneo, e per le quali l'Italia ha richiesto, nel mese di dicembre 2021, una proroga.
  Tali misure sono state autorizzate senza ulteriori modifiche e restano inalterate tutte le condizioni previste nelle Decisioni per i casi SA. 62668 del 15 ottobre 2021, SA. 100091 e SA. 100155 del 10 novembre 2021.
  Dal punto di vista operativo, si rappresenta che la fornitura dei dati contenuti nella autodichiarazione è funzionale anche all'iscrizione degli aiuti stessi nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).
  Inoltre, nella suddetta dichiarazione, sono presenti ulteriori informazioni sulla fruizione degli aiuti da parte dei contribuenti rispetto ai dati trasmessi in precedenza; tali informazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per effettuare, entro il 31 dicembre 2022, in modo corretto, sulla base di quanto indicato dal contribuente (quindi, eventualmente, anche in rettifica), la registrazione degli aiuti individuali, fruiti nel corso del 2020, nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
  Ciò posto, in considerazione del numero elevatissimo di aiuti da registrare, il differimento della data del 30 giugno 2022 pregiudicherebbe il rispetto della scadenza del 31 dicembre 2022 per l'assolvimento dell'obbligo di registrazione. Pertanto, qualunque differimento del suddetto termine del 30 giugno, in favore del contribuente, dovrebbe accompagnarsi a un pari differimento del termine finale per la registrazione degli aiuti nel RNA.