• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03533-A/008 9/3533-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta) Ehm.



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03533-A/008presentato daEHM Yana Chiaratesto diMercoledì 4 maggio 2022, seduta n. 687

   La Camera,

   premesso che:

    con il presente provvedimento, il Governo sottopone alle Camere per la conversione in legge il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

    il testo non prevede proroghe relative agli obblighi e controlli relativi ai prezzi dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, i quali, in assenza di limiti normative, potrebbero tornare ad aumentare, con unico ed indebito vantaggio economico delle farmacie, a pregiudizio dei cittadini;

    tuttavia, le rilevazioni statistiche indicano che i contagi sono tutt'altro che scomparsi, pur in quadro di sostanziale stabilità;

    il numero elevato di contagi suggerisce di proseguire largamente l'utilizzo dei test antigenici – in vendita presso le farmacie – in grado di rilevare la presenza del virus, al fine di adottare le misure opportune a evitare il contagio di persone terze;

    l'articolo 32 della Costituzione italiana sancisce il dovere della Repubblica di tutelare la salute come fondamentale diritto dell'individuo;

    per dare compiuta attuazione al principio costituzionale, occorre rendere universale l'accesso alle cure e agli strumenti di prevenzione e diagnosi, in particolar modo alle fasce più deboli e più povere dei cittadini, ivi compresi i test antigenici;

    dagli inizi del 2022, i prezzi dei beni di prima necessità, e non solo, sono notevolmente aumentati, in un quadro economico e geopolitico preoccupante, con un tasso di inflazione in forte aumento e con i consumi in progressiva contrazione, a riprova delle difficoltà economiche in cui versano milioni di famiglie;

    ciò può ripercuotersi anche sulle spese sanitarie, con gravi rischi per la salute dei cittadini, se si considera che già nel 2020 quasi 1 cittadino su 10 ha dichiarato di aver rinunciato – per motivi legati a difficoltà di accesso – a visite o accertamenti, pur avendone bisogno, e nel 2019 la quota era pari al 6,3 per cento della popolazione italiana;

    ciò potrebbe riguardare anche l'acquisto dei test antigenici per la rilevazione del virus SARS-CoV-2;

    un eventuale calo drastico delle misure preventive e di diagnosi legate al virus SARS-CoV-2 potrebbe determinare un aumento del numero dei contagi, con pregiudizio sulla tenuta del sistema sanitario nazionale e sulla salute dei cittadini, in particolare dei più deboli e vulnerabili;

    secondo quanto riportato dal Comitato tecnico scientifico, il contagio da virus SARS-CoV-2 comporta ancora gravi rischi per la salute dei soggetti con gravi patologie e immunodepressi, così come per i soggetti che non hanno completato il ciclo vaccinale di tre dosi, che induce a riconsiderare l'utilizzo dei test antigenici come un fondamentale strumento di contrasto della pandemia, ancora adesso, e l'unico in grado di contenere il numero dei contagi;

    le sanzioni pecuniarie sono il deterrente fondamentale all'aumento dei prezzi dei test antigenici da parte delle farmacie,

impegna il Governo:

  nel rispetto dei vincoli di bilancio, a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative, volte a:

   prorogare al 31 dicembre 2022 l'obbligo, da parte delle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di assicurare la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, secondo le modalità e i prezzi contenuti, previsti nel protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il Ministro della salute, le farmacie e le altre strutture sanitarie, tenendo conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di diciotto anni;

   mantenere in vigore sino al 31 dicembre 2022 la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000, con la potestà in capo al Prefetto – tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza farmaceutica – di disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni;

   mantenere sino al 31 dicembre 2022 l'applicazione del prezzo calmierato anche da tutte le strutture sanitarie autorizzate e da quelle accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, aderenti al succitato Protocollo d'intesa.
9/3533-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta) Ehm.