• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03533-A/014 9/3533-A/14. Lucaselli, Caretta, Ciaburro.



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03533-A/014presentato daLUCASELLI Ylenjatesto diMercoledì 4 maggio 2022, seduta n. 687

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca diverse disposizioni tese al superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, messe in atto attraverso i numerosi provvedimenti precedentemente adottati, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022;

    in particolare, l'articolo 8, capoverso articolo 4-ter.2, con riferimento all'obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola, prorogato fino al 15 giugno 2022, dispone espressamente che «La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1»;

    dal 1° aprile, quindi, sono tornati a scuola tutti i dirigenti scolastici, docenti e personale Ata, che erano stati sospesi dal servizio per non avere ottemperato all'obbligo vaccinale, ma per i docenti si è trattato di un ritorno a metà, perché sono stati adibiti ad «attività di supporto all'istituzione scolastica», essendo precluso loro lo svolgimento di «attività didattiche a contatto con gli alunni»;

    difficile da comprendere la «ratio» per cui i docenti non vaccinati sono liberi di tornare a scuola e svolgere attività collegiali, senza, però, poter insegnare, e quindi debbano essere sostituiti, con il risultato che per ogni insegnante non vaccinato ci sarà uno stipendio pagato due volte;

    far tornare gli insegnanti a scuola senza poter fare lezione è una misura davvero paradossale e di difficile applicazione: la condizione naturale di un docente è stare in aula con i propri studenti e tutti potrebbero farlo senza costituire un pericolo per nessuno, sottoponendosi a un tampone ogni 48-72 ore, mentre si è scelta la strada di introdurre discriminazioni all'interno del personale docente,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di apporre i necessari correttivi alle disposizioni di cui all'articolo 8, capoverso articolo 4-ter.2, consentendo al personale docente ed educativo della scuola di poter svolgere attività didattica a contatto con gli alunni, previa esibizione di un tampone con esito negativo.
9/3533-A/14. Lucaselli, Caretta, Ciaburro.