• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03533-A/027 9/3533-A/27. (Testo modificato nel corso della seduta) Noja, Ruggiero, Panizzut, Carnevali, Bagnasco, Stumpo, Bologna, Lapia, D'Arrando, Lorefice, Nappi, Mammì, Sportiello, Villani, Penna, Misiti,...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03533-A/027presentato daNOJA Lisatesto diMercoledì 4 maggio 2022, seduta n. 687

   La Camera,

   premesso che:

    il lavoro agile è disciplinato all'interno del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81 e si sostanzia in una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, da stabilirsi mediante accordo tra le parti, con possibile utilizzo di strumenti tecnologici e con prestazione resa, entro i limiti di orario stabiliti, senza postazione fissa;

    nel corso della pandemia da COVID-19 è stato approntato un framework normativo volto ad agevolare lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile;

    l'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha consentito il ricorso al lavoro agile anche in assenza di accordi individuali, disponendo, inizialmente, che per tutto il periodo dello stato d'emergenza, il lavoro agile potesse applicarsi a qualsiasi rapporto di lavoro subordinato e che costituisse modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni, le quali potevano richiedere la presenza del lavoratore esclusivamente per assicurare attività indifferibili e non altrimenti derogabili;

    l'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto che le pubbliche amministrazioni potessero ricorrere al lavoro agile fino al 31 dicembre 2020, ma dovessero anche elaborare il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) e consentire lo smart working almeno al 60 per cento del personale;

    la circolare n. 3 del 24 luglio 2020, di attuazione del predetto articolo, ha però previsto il rientro in servizio del personale non adibito ad attività indifferibili e urgenti e ha fatto venire meno l'esenzione dal servizio prevista per il personale le cui attività non fossero organizzabili in modalità agile;

    l'articolo 11-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha ridotto al 15 per cento la soglia minima per il ricorso al lavoro agile e ha prorogato l'applicazione dello stesso nelle pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2021, specificando che le amministrazioni dovessero organizzare il lavoro attraverso orari flessibili;

    ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono considerati lavoratori fragili i dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

    l'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha previsto, per la sopra menzionata categoria di lavoratori fragili, lo svolgimento, di norma, della prestazione lavorativa in modalità agile, eventualmente anche attraverso il cambio di mansione all'interno della medesima categoria o inquadramento o lo svolgimento di attività di formazione professionale anche da remoto, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021;

    nel caso in cui, invece, la prestazione lavorativa non potesse essere resa in modalità agile, il comma secondo del medesimo articolo ha disposto che, fino al 30 giugno 2021, per i lavoratori fragili il periodo di assenza dal servizio fosse equiparato al ricovero ospedaliero;

    la disposizione che prevedeva la possibilità per i lavoratori fragili di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile, ossia l'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è stata prorogata fino al 31 marzo 2022, ad opera dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11;

    del pari, anche la predetta disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, relativa all'equiparazione dell'assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, è stata prorogata fino al 31 marzo 2022, tramite l'articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221;

    da ultimo, il lavoro agile è stato disciplinato dall'articolo 10, comma 2. del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, che ha prorogato al 30 giugno 2022 la facoltà dei datori di lavoro privati di ricorrere al lavoro agile in forma semplificata e anche in assenza dagli accordi individuali;

    il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 non ha invece previsto la proroga del diritto al lavoro agile anche in favore dei lavoratori fragili;

    per colmare tale gravissima lacuna, nel corso dell'esame in commissione in sede referente sono stati presentati innumerevoli emendamenti con i quali si proponeva di prorogare fino al 30 giugno 2022 le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 1 e 3-bis, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221;

    tali emendamenti hanno ricevuto parere favorevole dal Governo se approvati con una nuova riformulazione. Tale riformulazione approvata dalla Commissione referente prevede che, esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 30 giugno 2022. Inoltre, sempre con la medesima riformulazione, si stabilisce che siano prorogate fino al 30 giugno 2022, le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

    l'emendamento approvato distingue in due commi distinti la proroga applicata al comma 2 dell'articolo 26 sopraccitato rispetto a quella prevista per il lavoro agile di cui al comma 2-bis del medesimo articolo, tra l'altro senza alcun riferimento, rispetto a tale modalità di prestazione lavorativa, al decreto ministeriale del 4 febbraio 2022, richiamato, invece, per la definizione della platea di cui al comma 2;

    da tale formulazione, emerge quindi come la proroga al 30 giugno 2022 del diritto al lavoro agile si applichi a tutta la platea di lavoratori individuata originariamente dall'articolo 26 in questione, e non solo ai lavoratori affetti dalle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità indicate nel decreto interministeriale del 4 febbraio 2022,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di bilancio, ad adottare le iniziative necessarie ad assicurare che, fino al 30 giugno 2022, la garanzia del diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile non sia limitata ai soli lavoratori affetti dalle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità indicate nel decreto interministeriale del 4 febbraio 2022 ma che detta garanzia sia applicata a tutti i dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, assumendo le misure opportune affinché i datori di lavoro pubblici e privati si attengano a tale interpretazione conforme della norma introdotta con l'emendamento citato in premessa.
9/3533-A/27. (Testo modificato nel corso della seduta) Noja, Ruggiero, Panizzut, Carnevali, Bagnasco, Stumpo, Bologna, Lapia, D'Arrando, Lorefice, Nappi, Mammì, Sportiello, Villani, Penna, Misiti, Provenza, Marzana, Massimo Enrico Baroni, Cabras, Colletti, Corda, Costanzo, Forciniti, Giuliodori, Maniero, Raduzzi, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Vallascas, Vianello, Leda Volpi, Siani, Lepri, De Filippo, Ianaro, Rizzo Nervo, Pini.