Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
Atto a cui si riferisce:
C.9/03533-A/048 9/3533-A/48. (Testo modificato nel corso della seduta) Provenza, Sportiello, Villani, Lorefice, D'Arrando, Mammì, Marzana, Misiti, Nappi, Penna.
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/03533-A/048presentato daPROVENZA Nicolatesto diMercoledì 4 maggio 2022, seduta n. 687
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, nel richiamare la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, e tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica e dell'esigenza di superare lo stato di emergenza, detta le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria, precisando tuttavia che, nonostante la cessazione dello stato d'emergenza, persistono comunque esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da COVID-19;
l'articolo 4 del provvedimento in esame introduce misure sull'isolamento e l'autosorveglianza disponendo dal 1° aprile 2022 il divieto di mobilità, fino alla guarigione, per le persone sottoposte alla misura dell'isolamento poiché positive al SARS-CoV-2, specificando che il predetto isolamento termina a seguito di tampone negativo trasmesso al dipartimento di prevenzione competente, salvo che – secondo quanto aggiunto in sede referente –, per il ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. Per i contatti stretti di positivi si applica il regime dell'auto sorveglianza, con obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti per 10 giorni e di effettuare un tampone se compaiono i sintomi;
la necessità di esecuzione di test antigenici rapidi permane, attraverso l'istituto dell'autosorveglianza, in ragione della necessità di continuare a contenere una possibile diffusione del virus e per accertare l'eventuale positività al virus in presenza di sintomi;
il decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 e, in particolare, l'articolo 5 dispone che il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce con il Ministro della salute un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti; il predetto protocollo tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni;
la disposizione sul protocollo con le farmacie è stata prorogata, da ultimo, fino al 31 marzo 2021 e, ancorché, ancora oggi, la maggior parte delle farmacie continua ad applicare i prezzi calmierati previsti nel protocollo, a norma di legge non esiste più la garanzia per i cittadini ai quali ancora oggi si applica obbligatoriamente l'auto sorveglianza sanitaria o la misura dell'isolamento,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di prorogare le disposizioni sulla calmierazione dei prezzi dei tamponi nelle farmacie e nelle strutture sanitarie, almeno fino al 30 giugno 2022 ovvero fino a quando sussistono le misure obbligatorie dell'autosorveglianza e dell'isolamento che richiedono l'esecuzione obbligatoria di test antigenici rapidi, trasferendo le risorse necessarie a favore del direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame.
9/3533-A/48. (Testo modificato nel corso della seduta) Provenza, Sportiello, Villani, Lorefice, D'Arrando, Mammì, Marzana, Misiti, Nappi, Penna.