• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03533-A/050 9/3533-A/50. (Testo modificato nel corso della seduta) D'Arrando, Invidia, Mammì, Marzana, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Sportiello, Villani, Lorefice.



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03533-A/050presentato daD'ARRANDO Celestetesto diMercoledì 4 maggio 2022, seduta n. 687

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame, nel richiamare la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, e tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica e dell'esigenza di superare lo stato di emergenza, detta le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria, precisando tuttavia che, nonostante la cessazione dello stato d'emergenza, persistono comunque esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da COVID-19;

    l'articolo 10 del provvedimento in esame proroga taluni termini correlati alla pandemia da COVID-19, nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente, in particolare, proroga al 31 dicembre 2022 i termini indicati all'allegato A e, secondo una modifica introdotta in sede referente, proroga al 31 luglio 2022 (anziché 30 giugno 2022) i termini indicati all'allegato B.

    tra le misure di cui al predetto allegato B) rientra:

     la sorveglianza sanitaria sui lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio (l'obbligo per i datori di lavoro di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione di determinati fattori (età, immunodepressione, esiti di patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita o comorbilità);

     disposizioni in materia di lavoro agile (obblighi di comunicazione a carico dei datori di lavoro del settore privato in materia di lavoro agile nonché la facoltà, per gli stessi datori di lavoro, di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali;

    nel corso dell'esame in sede referente, per volontà trasversale di tutti i gruppi politici, è stata altresì prorogato, fino al 30 giugno 2022, il lavoro agile per i lavoratori fragili e l'equiparazione al ricovero ospedaliero dell'assenza per quei lavoratori fragili che non possono svolgere le loro mansioni in modalità agile e le cui patologie siano tra quelle elencate dal decreto ministeriale già emanato. Sono state inoltre prorogate fino al 31 agosto 2022 le disposizioni per l'attivazione semplificata del lavoro agile per i lavoratori del settore privato e fino al 30 giugno 2022 il lavoro agile per genitori di figli con disabilità;

    tuttavia, per la generalità dei lavoratori del settore privato che hanno contratto il COVID-19, inclusi i lavoratori fragili, e che sono posti in quarantena/isolamento, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il periodo di malattia è computato ai fini del periodo di comporto; ciò perché non è stata prorogata la disposizione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 che, per individuare il periodo trascorso in quarantena o permanenza domiciliare, richiama a sua volta l'articolo 1, comma 2, lettera d) ed e) del decreto-legge n. 19 del 2020, il quale indica, da un lato, i soggetti ai quali sia stata applicata la misura della quarantena precauzionale in quanto «hanno avuto contatti stretti con casi confermati» (norma ora non più efficace), dall'altro, coloro che siano stati sottoposti a divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus (norma attualmente vigente),

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di bilancio, a valutare l'opportunità di prorogare la disposizione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 affinché non sia computata, ai fini del periodo di comporto, l'assenza per malattia dei lavoratori, inclusi i lavoratori fragili, ai quali è applicata la misura della quarantena e/o dell'isolamento perché risultati positivi al virus.
9/3533-A/50. (Testo modificato nel corso della seduta) D'Arrando, Invidia, Mammì, Marzana, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Sportiello, Villani, Lorefice.