• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.5/08028 (5-08028)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08028presentato daFRAGOMELI Gian Mariotesto diMercoledì 4 maggio 2022, seduta n. 687

   FRAGOMELI, BOCCIA, BURATTI, CIAGÀ, DE MICHELI, SANI e TOPO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   con la circolare n. 34/E del 2013, l'amministrazione finanziaria ha precisato che è necessario valutare caso per caso per stabilire se le somme elargite da pubbliche amministrazioni costituiscano «corrispettivi» per prestazioni di servizi, soggetti a Iva ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto Iva, oppure si configurino come mere movimentazioni di denaro, fuori campo Iva ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a) del medesimo decreto;

   a seguito di istanza d'interpello n. 904-400/2022, l'Agenzia delle entrate ha evidenziato la sussistenza di un rapporto sinallagmatico tra i finanziamenti corrisposti da un ente pubblico non economico – l'Ufficio d'ambito – preposto alla programmazione, regolazione e controllo del Servizio idrico integrato e gli obblighi assunti dal gestore nell'ambito territoriale ottimale (Ato), in particolare concernenti la realizzazione degli interventi programmati, e ha pertanto chiarito, in relazione al caso concreto, che i finanziamenti erogati a seguito dei costi sostenuti dal gestore sono da ritenersi rilevanti ai fini Iva;

   nella fattispecie l'Ufficio d'ambito riceve e a propria volta trasferisce al gestore finanziamenti regionali e statali per l'esecuzione di opere pubbliche relative al Servizio idrico integrato svolgendo il ruolo di controllore in tutte le fasi che vanno dalla richiesta del contributo stesso fino all'erogazione finale e liquidazione all'Ente gestore del singolo contributo; i fondi pubblici, quindi, vengono trasferiti direttamente all'Ufficio d'ambito e rimangono nelle casse dell'Ufficio d'ambito provvisoriamente, fino a quando si conclude l'iter procedurale di compimento delle opere oggetto del contributo;

   non appare ampiamente condivisibile a giudizio degli interroganti la sussistenza del rapporto sinallagmatico evidenziato dall'Agenzia delle entrate, in quanto trattasi di contributi in conto capitale diversificati su numerosi interventi e non riconducibili pertanto al corrispettivo per la prestazione di uno specifico servizio; pertanto, la finalità del contributo non è ascrivibile alla singola opera (individuazione singola prestazione), ma è di ordine generale e di miglioramento della qualità ambientale e sociale (valore acqua come bene comune);

   con questa decisione dell'Agenzia delle entrate, molte opere pubbliche in corso di esecuzione rischiano di rimanere bloccate per carenza di risorse in parte dovute all'aumento generalizzato dei prezzi delle materie prime ed in parte a causa dell'aggravio di costo dovuto al computo dell'Iva sui contributi erogati –:

   come si intenda affrontare la tematica esposta in premessa e in particolare se si ritenga di riconsiderare le conclusioni cui è giunta l'Agenzia delle entrate, dal momento che non sarebbe riscontrabile la sussistenza di un rapporto sinallagmatico tra il contributo e la prestazione del servizio ovvero la realizzazione della singola opera, ma piuttosto la finalità del contributo sarebbe di ordine generale e di miglioramento della qualità ambientale e sociale;

   al fine di portare a termine le opere già in cantiere che sono state autorizzate sulla base delle risorse programmate, precedentemente agli orientamenti dell'Agenzia delle entrate, se ritenga utile adottare iniziative per prevedere lo stanziamento di risorse aggiuntive necessarie a far fronte al conseguente aggravio di oneri.
(5-08028)