• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/08004 (5-08004)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08004presentato daCENTEMERO Giuliotesto diLunedì 2 maggio 2022, seduta n. 685

   CENTEMERO, CANTALAMESSA, CAVANDOLI, COVOLO, GERARDI, GUSMEROLI, ALESSANDRO PAGANO, RIBOLLA, TARANTINO e ZENNARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, disciplina il cosiddetto «Sismabonus acquisti», che consiste in una detrazione del 75 o dell'85 per cento del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare antisismica che viene riconosciuta all'acquirente di un'unità immobiliare ricadente nei comuni delle zone sismiche 1, 2 e 3 se, tramite l'intervento di demolizione e ricostruzione di un intero edificio effettuato da apposita impresa di costruzione o ristrutturazione venditrice, si ottiene, rispettivamente, il passaggio a una classe di rischio inferiore oppure a due classi di rischio inferiori;

   ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 119, del «decreto Rilancio», tale detrazione è stata aumentata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 («Super-sismabonus acquisti»);

   l'Agenzia delle entrate, con interpello n. 57 del 31 gennaio 2022 ha precisato che «Dal tenore letterale della disposizione contenuta nel citato comma 4 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, in base al quale “l'aliquota delle detrazioni spettanti [per gli interventi di cui ai citati commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013] è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 (...)”, si ricava che l'aliquota più elevata si applica alle spese sostenute nel lasso temporale di vigenza del Superbonus dai soggetti elencati nel comma 9 del medesimo articolo 119 e che riguardano su immobili ammessi a tale agevolazione»;

   tuttavia, rimane incertezza circa la percentuale di applicazione delle agevolazioni ivi previste per le unità immobiliari per le quali al 30 giugno 2022 non sia stato stipulato il relativo atto pubblico di compravendita, ovvero quale sia la percentuale di detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 con stipula dell'atto di compravendita entro i 30 mesi dalla fine dei lavori –:

   quali iniziative di competenza intenda adottare in riferimento a quanto esposto in premessa al fine di fare chiarezza sulle modalità applicative degli interventi agevolabili previsti dalla normativa vigente.
(5-08004)