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Atto a cui si riferisce:
C.4/08329 (4-08329)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 29 aprile 2022
nell'allegato B della seduta n. 684
4-08329
presentata da
BAGNASCO Roberto

  Risposta. — Rispondo all'interrogazione in esame in merito all'opportunità di adottare, in ragione del perdurare dell'emergenza pandemica, iniziative normative per consentire agli ordini dei medici di procedere ad assunzioni, con riferimento al personale andato in pensione successivamente al 2019.
  L'interrogante – premessa una disamina sul quadro normativo disposto con l'articolo 1-ter del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, che ha prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2019 per una serie di amministrazioni – evidenzia come, visto l'attuale stato di emergenza sanitaria, gli ordini dei medici abbiano segnalato la necessità di procedere ad assunzioni, in sostituzione di personale andato in pensione dopo il 2019.
  In particolare, l'interrogazione parrebbe sollecitare possibili novelle al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.
  Tale norma, più volte novellata nel corso degli anni – tra gli altri – dal decreto-legge n. 125 del 2020 richiamato dall'interrogante, è stata da ultimo ulteriormente modificata dal decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, che ha esteso la possibilità di procedere ad assunzioni fino al 31 dicembre 2021 anche a valere sulle cessazioni avvenute nell'anno 2019 (e non anche agli anni successivi).
  Al riguardo, evidenzio che tali modifiche risulterebbero sovrabbondanti nel quadro normativo vigente, in quanto, in base alle ordinarie norme sul turn-over, che trovano applicazione anche per gli enti pubblici non economici, tra cui gli ordini professionali si annoverano, le cessazioni verificatesi nel corso del 2020 costituiscono la base per la determinazione delle facoltà assunzionali in capo agli enti per il 2021.
  La ratio delle norme di proroga, dunque, ha il solo scopo di non disperdere eventuali facoltà assunzionali maturate nell'anno immediatamente successivo a quello in cui sono intervenute le cessazioni di personale (che, peraltro, costituirebbe la regola aurea per il buon funzionamento dell'amministrazione) e non utilizzate, ma non incide sulle ordinarie dinamiche di turn-over per le quali la sostituzione di un'unità che cessa dal servizio può intervenire non prima dell'anno successivo.
  
Il Ministro per la pubblica amministrazione: Renato Brunetta.