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Atto a cui si riferisce:
C.4/10571 (4-10571)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 29 aprile 2022
nell'allegato B della seduta n. 684
4-10571
presentata da
D'ATTIS Mauro

  Risposta. — Con l'atto di sindacato in esame, l'interrogante chiede chiarimenti in merito alle elezioni amministrative straordinarie per il rinnovo degli organi del comune di Carmiano tenutesi il 7 novembre 2021, con particolare riferimento alla posizione dei candidato a sindaco signor Giancarlo Mazzetta.
  Il comune di Carmiano, sciolto per infiltrazioni mafiose ai sensi dell'articolo 143 del Testo unico degli enti locali (Tuel), con decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre 2019, ha effettuato la tornata elettorale straordinaria il 7 novembre 2021 al termine dei periodo individuato dalla vigente normativa per la gestione della Commissione prefettizia, nominata a seguito dello scioglimento.
  In vista delle elezioni la prefettura di Lecce, conformemente alle indicazioni fornite dal Ministero dell'interno, ha attivato la procedura ed i relativi adempimenti elettorali, ivi compresa l'attività della Sottocommissione elettorale competente per l'ammissione delle candidature delle liste presentate.
  Al riguardo, una delle due liste, pervenute ed ammesse alla fase conclusiva del procedimento in questione, aveva quale candidato a sindaco il signor Giancarlo Mazzetta, in carica al momento dello scioglimento ai sensi del 143 del Tuel. Si precisa che la predetta sottocommissione non ha constatato alcuna delle cause di incandidabilità (peraltro le uniche valutabili in quella sede) previste dalla vigente normativa.
  Successivamente in data 10 ottobre 2021, l'altro candidato alla carica di sindaco ha prodotto un esposto/ricorso al prefetto di Lecce nel quale rappresentava, tra l'altro, che il candidato avversario, secondo l'articolo 51 del Tuel, non avrebbe potuto svolgere il terzo mandato in caso di vittoria elettorale avendo già ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco.
  In seguito a tale richiesta il prefetto di Lecce, tenuto conto della complessità della materia e delle eventuali implicazioni sul regolare svolgimento delle consultazioni elettorali che interessavano il comune, ha ritenuto opportuno acquisire un apposito parere dall'avvocatura distrettuale dello Stato.
  L'avvocatura interpellata ha ritenuto che il caso sottoposto all'esame rientrasse nella fattispecie di cui all'articolo 51, comma 2, del Tuel che prevede una causa tipizzata di ineleggibilità originaria «preclusiva non già della candidabilità, ma appunto della eleggibilità perché ostativa all'espletamento del terzo mandato» (al riguardo vengono richiamate le pronunce Cassazione n. 3383/2008 e Cassazione 11895/2006). Il menzionato parere, dunque, da un lato conferma la legittimità dell'avvenuta ammissione della lista elettorale facente capo al candidato, da parte della sottocommissione elettorale deputata a valutare la ammissione delle candidature degli appartenenti alle liste, dall'altro afferma espressamente la ineleggibilità del candidato stesso.
  Inoltre si sottolinea che, secondo giurisprudenza costante, la ratio della norma contenuta nell'articolo 51, secondo comma, del Tuel è quella «di favorire il ricambio ai vertici dell'amministrazione locale ed evitare la soggettivizzazione dell'uso del potere dell'amministratore locale in modo da spezzare il vincolo personale tra elettore ed eletto per sostituire alla personalità del comando l'impersonalità di esso ed evitare il clientelismo» (si veda al riguardo, tra le tante, Cassazione, n. 7949/2013, e n. 3383/2008).
  Il successivo comma 3 della norma pone un'eccezione, in quanto consente un terzo mandato consecutivo «se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie».
  Il caso in esame non rientra in tale fattispecie atteso che al secondo mandato elettorale svolto dal menzionato ex sindaco è seguita solamente la gestione commissariale, senza che vi sia stata alcuna tornata elettorale intermedia, interruttiva della sequenza temporale di cui al citato articolo 51, comma 2, del Tuel. Pertanto, come confermato dall'avvocatura distrettuale di Lecce, sussiste la causa ostativa alla eleggibilità di cui al richiamato articolo 51 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
  Circa l'intervento del prefetto, in relazione alla eleggibilità o meno del candidato, si evidenzia che il prefetto, peraltro interpellato dalle stesse forze politiche interessate alla consultazione elettorale, si è limitato a rendere noto il contenuto giuridico del parere reso dalla menzionata avvocatura distrettuale non potendosi allo stesso imputare qualsivoglia paventata ingerenza né alcun giudizio in merito.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Ivan Scalfarotto.