Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
Atto a cui si riferisce:
C.9/02681-A/013 9/2681-A/13. Costa, Angiola.
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/02681-A/013presentato daCOSTA Enricotesto diMartedì 26 aprile 2022, seduta n. 682
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame all'articolo 11 apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 109 del 2005, in materia di illeciti disciplinari;
l'articolo 16 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, prevede al comma 5-bis che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione procede all'archiviazione se il fatto addebitato non costituisce condotta disciplinarmente rilevante ai sensi dell'articolo 3-bis o forma oggetto di denuncia non circostanziata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, o non rientra in alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4 oppure se dalle indagini il fatto risulta inesistente o non commesso;
il provvedimento di archiviazione è comunicato solamente al Ministro della giustizia, il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può richiedere la trasmissione di copia degli atti e, nei sessanta giorni successivi alla ricezione degli stessi, può richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'incolpazione;
la stragrande maggioranza delle segnalazioni che giungono al Procuratore Generale vengono archiviate de plano;
è fondamentale comprendere le ragioni di tali scelte ed è inaccettabile che non vi siano regole certe che garantiscano la massima ostensibilità dei provvedimenti di archiviazione,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative di carattere normativo volte a prevedere specificatamente che i provvedimenti relativi alle archiviazioni disciplinari da parte del Procuratore generale presso la Cassazione possano essere sempre richiesti ed ottenuti da chiunque ne abbia interesse.
9/2681-A/13. Costa, Angiola.