• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02681-A/023 9/2681-A/23. Nobili.



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02681-A/023presentato daNOBILI Lucianotesto diMartedì 26 aprile 2022, seduta n. 682

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge prevede la delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare nonché per la modifica delle norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura;

    la riforma in esame assume fondamentale importanza ai fini della realizzazione degli obiettivi posti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    l'articolo 11 del predetto disegno di legge reca una serie di modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 in materia di illeciti disciplinari dei magistrati;

    in particolare, il comma 1, lettera a), interviene sull'articolo 2 del menzionato decreto legislativo, introducendo nuove ipotesi di illeciti disciplinari commessi nell'esercizio delle funzioni giudiziarie;

    l'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, prevede che i magistrati siano responsabili per gli atti e i provvedimenti posti in essere con dolo e colpa grave nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali;

    per favorire una piena assunzione di responsabilità da parte dei magistrati e per consentire un più ampio rispetto del principio dell'extrema ratio nell'applicazione della misura della custodia cautelare, appare necessario includere tra le condotte illecite, rilevanti sul piano disciplinare, l'aver concorso, con negligenza o superficialità, anche attraverso la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare, all'adozione dei provvedimenti di restrizione della libertà personale per i quali sia stata disposta la riparazione per ingiusta detenzione;

    al fine di introdurre criteri più rigorosi in materia di responsabilità dei magistrati appare necessario, inoltre, prevedere che i magistrati possano essere ritenuti civilmente responsabili anche per colpa semplice e che possano essere considerati direttamente responsabili per i danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, quale condotta rilevante dal punto di vista disciplinare, l'adozione, con negligenza o superficialità, di provvedimenti restrittivi della libertà personale per i quali sia stata disposta la riparazione per ingiusta detenzione nonché a prevedere la responsabilità civile dei magistrati anche per colpa semplice ovvero ad introdurre la responsabilità diretta dei magistrati.
9/2681-A/23. Nobili.