• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/07962 (5-07962)



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07962presentato daMONTARULI Augustatesto diMartedì 26 aprile 2022, seduta n. 682

   MONTARULI e PRISCO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   il Sindaco di Torino, Chiara Appendino, durante il suo mandato aveva istituito presso L'anagrafe della città un registro per la trascrizione dei rapporti di filiazione di coppie dello stesso sesso riconosciuti all'estero;

   chi, aggirando la legge italiana, otteneva in un altro Paese il riconoscimento del rapporto di filiazione poteva, se residente nel capoluogo piemontese, vantare tale rapporto anche in Italia attraverso la suddetta trascrizione;

   il Sindaco Lo Russo, succeduto ad Appendino, ha inizialmente seguito la medesima linea, mantenendo il suddetto registro e costituendosi in quei giudizi nel quale i ricorrenti in forza del rapporto di filiazione chiedevano il riconoscimento del doppio cognome;

   il registro delle coppie cosiddette omogenitoriali è stato emulato da altre città;

   tuttavia, numerose sentenze intervenute a seguito di impugnativa di tali rapporti di filiazione, con partecipazione anche dell'Avvocatura dello Stato, hanno stabilito l'antigiuridicità degli stessi;

   invero, lo stesso Sindaco di Torino ha dovuto suo malgrado sospendere il registro temendo di ricorrere a un abuso;

   la legislazione italiana non prevede, infatti, il riconoscimento delle coppie cosiddette omogenitoriali, ovvero il rapporto di filiazione con coppie dello stesso sesso, e, pertanto, il registro risulta pacificamente non rispettoso dei dettami del nostro ordinamento e contrario all'ordine pubblico;

   fino al momento della sospensione risultavano essere state effettuate circa settanta iscrizioni, mentre sette erano in attesa;

   la sospensione è stata un atto doveroso a seguito di quella che si ritiene un'azione illegittima e ideologica effettuata precedentemente –:

   se le registrazioni effettuate precedentemente alla sospensione del registro debbano essere considerate nulle per difetto assoluto di attribuzione e completa carenza di potere, essendo la registrazione non prevista nell'ordinamento, e quali iniziative di competenza si intendano adottare affinché la legge vigente in Italia sia applicata a tutela dei minori a giudizio dell'interrogante usati strumentalmente nelle azioni politiche delle amministrazioni comunali sopra citate.
(5-07962)