• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/11919 (4-11919)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11919presentato daZIELLO Edoardotesto diMartedì 26 aprile 2022, seduta n. 682

   ZIELLO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   l'interrogante intende affrontare la questione del provvedimento con il quale il sindaco di un comune dispone per un soggetto il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da notificarsi entro 48 ore dal ricovero al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune, ai sensi dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

   a partire dal 2020, in concomitanza con la situazione di emergenza pandemica ingenerata dalla diffusione del Sars-CoV-2, i comuni presenti nella circoscrizione del Tribunale di Pisa hanno provveduto alla notificazione dei provvedimenti di cui al periodo precedente mediante recapito a mano a mezzo di agenti di polizia municipale oppure attraverso posta elettronica certificata (PEC);

   le ragioni principali di questa impostazione sono state dettate dalle carenze in organico di personale dipendente a motivo di isolamenti Covid-19 o del ricorso allo smart working;

   per il suddetto periodo i provvedimenti così notificati sono stati regolarmente recepiti per la valutazione ai fini della convalida o meno da parte del Tribunale di Pisa, che ha persino trasmesso ai sindaci indicazioni circa le modalità di invio delle notifiche a mezzo Pec;

   con nota del 24 marzo 2022 il presidente del Tribunale di Pisa ha infine comunicato ai sindaci della circoscrizione che la notifica dei provvedimenti che dispongono un trattamento sanitario obbligatorio al giudice tutelare avrebbe dovuto essere effettuata soltanto a mezzo di messo comunale, come previsto dall'articolo 35, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

   invero, diversi comuni del territorio interessato sono medi o piccoli e hanno di conseguenza in servizio soltanto un messo comunale, che tuttavia non può essere disponibile 24 ore al giorno compresi giorni festivi;

   i provvedimenti in questione sono di particolare urgenza e delicatezza, in quanto una mancata convalida potrebbe, ad esempio, rimettere in circolazione un soggetto instabile, con potenziale rischio per la sicurezza dei cittadini;

   eventuali controversie tra organi istituzionali per l'attribuzione della responsabilità di una non convalida per ragioni di carattere burocratico di certo non favoriscono, ma anzi aggravano il funzionamento dell'attività amministrativa;

   a parere dell'interrogante, la norma, in vigore da più di 40 anni e adottata in un periodo in cui la gran parte dell'attività amministrativa era svolta in presenza, appare vetusta e anacronistica soprattutto in relazione al percorso, intrapreso ormai da anni dal legislatore e ulteriormente accelerato dalla crisi pandemica, nella direzione della semplificazione, nonché della digitalizzazione del processo e delle notifiche di tutti gli atti giudiziari –:

   se il Ministro interrogato intenda adottare iniziative normative per garantire un'utilizzazione degli strumenti e delle tecnologie telematiche uniforme in tutti gli uffici giudiziari del territorio nazionale, nonché per superare la previsione dell'articolo 35, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di cui in premessa.
(4-11919)