• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/03299 TOFFANIN, PEROSINO, SCIASCIA - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che: a causa della pandemia sono rimaste bloccate per molto tempo le pratiche finalizzate alle dovute...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-03299 presentata da ROBERTA TOFFANIN
mercoledì 27 aprile 2022, seduta n.428

TOFFANIN, PEROSINO, SCIASCIA - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

a causa della pandemia sono rimaste bloccate per molto tempo le pratiche finalizzate alle dovute verifiche nell'ambito del credito d'imposta in ricerca e sviluppo, le quali avrebbero permesso l'autorizzazione alla fruizione del credito;

le attività di verifica hanno recentemente ripreso il loro corso e l'amministrazione finanziaria ha provveduto ai controlli sulla fruizione del credito d'imposta in ricerca e sviluppo, disciplinato dall'art. 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, recante "interventi urgenti di avvio del piano 'Destinazione Italia', per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015" e relativo al decreto ministeriale di attuazione 27 maggio 2015, nella versione antecedente all'analoga e più ampia disciplina prevista dall'art. 1, commi 198 e seguenti, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) e relativo decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 maggio 2020;

nell'ambito di tali controlli, l'Agenzia recupera il credito d'imposta utilizzato in compensazione, contestando sia il requisito della "novità" che connota gli investimenti agevolati e sia la mancanza di informazioni che l'impresa è tenuta a fornire in relazione ai costi di ricerca e sviluppo nell'attivo dello stato patrimoniale con una nota integrativa e nella relazione sulla gestione (articoli 2424, 2426, n. 5, 2427, n. 3 e 2428, comma 3, n. 1, del codice civile come modificati dal decreto legislativo n. 139 del 2015);

molte imprese si sono accorte solo a posteriori di avere i requisiti per accedere al credito d'imposta e per tale motivo hanno presentato in un secondo momento la dichiarazione integrativa allo scopo di recuperare gli oneri sostenuti e imputati nei precedenti bilanci ed eleggibili al medesimo credito (come consentito dall'Agenzia, si veda la circolare n. 13 del 27 aprile 2017);

né l'art. 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, né il regolamento di attuazione del Ministero dello sviluppo economico prevedono alcun adempimento da espletare, a pena di decadenza, in sede di redazione del bilancio d'esercizio. Pertanto, anche in difetto di indicazione dei costi di sviluppo nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, il beneficio non può essere disconosciuto. La stessa Agenzia afferma che perfino l'omessa compilazione del quadro RU della dichiarazione, ove indicare il credito spettante, non rappresenta una causa di decadenza dall'agevolazione, invero non prevista dalla legge, come tale rimediabile con apposita dichiarazione integrativa a favore,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda verificare le richieste che hanno riscontrato tali difficoltà e rivedere il loro iter burocratico;

se ritenga necessario che alle imprese coinvolte da tali problematiche sia data la possibilità di accedere al credito d'imposta ricerca e sviluppo, nei casi in cui siano legittimate ad ottenerlo.

(3-03299)