• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02564/011/ ... in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante "Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2564/11/0610 presentato da GIANNI PIETRO GIROTTO
giovedì 21 aprile 2022, seduta n. 008

Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante "Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina";
premesso che:
il provvedimento in esame reca diverse misure in materia di contenimento dei costi dell'energia. In particolare, l'articolo 4 riconosce un credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas (già agevolate con il decreto-legge n. 17 del 2022, c.d. Energia) a parziale compensazione dei maggiori costi effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas medesimo per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. L'articolo 5 incrementa i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuti dal decreto legge n. 17 del 2022 alle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) e alle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore). L'articolo 6, comma 1, estende la platea dei beneficiari dei bonus sociali per l'energia elettrica ed il gas, elevando, per il periodo 1º aprile - 31 dicembre 2022, da 8.265 euro a 12.000 euro il valore soglia dell'ISEE per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate ai bonus in questione. L'articolo 7, commi da 1 a 4, rafforza le attribuzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi. L'articolo 8 consente alle imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022;
considerato che:
le disposizioni in materia di energia contenute nel decreto-legge in esame si inseriscono in continuità rispetto alle decisioni finora adottate dal Governo per arginare gli impatti del caro-energia, ed in particolare con il decreto legge n. 17 del 2022 tuttora in corso di conversione;
il decreto-legge n. 17 prevede, in particolare, al comma 5-bis dell'articolo 4, inserito in sede referente nel corso dell'esame del provvedimento presso le Commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera dei deputati, una disposizione transitoria (applicabile fino al 31 dicembre 2022) secondo cui, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti "Ri" (utilizzazione dei rifiuti principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico;
la predetta norma rappresenta un grave pericolo per la salute della popolazione e per l'ambiente. La Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), all'indomani dell'approvazione dell'emendamento ha segnalato come: "la combustione di rifiuti o assimilati all'interno dei cementifici fa passare questi impianti in maniera automatica da una classificazione come industrie insalubri di seconda classe ad un livello di industrie insalubri di prima classe al pari degli inceneritori [..]. I cementifici sono pressoché gli unici altri impianti - oltre a quelli chimici, alle centrali termoelettriche alimentate da combustibili fossili ed alle acciaierie - presenti nell'elenco delle 620 industrie fonte di maggiore impatto ambientale e sanitario in Europa, costantemente aggiornato con stime sulla mortalità evitabile dall'Agenzia Europea per l'Ambiente (Eea) sulla base degli inventari delle emissioni di CO2, ossidi di azoto, PM 2.5 e PM10 (questi ultimi fonte di danno polmonare e vascolare ma classificati anche come cancerogeni certi per l'uomo)",
impegna il Governo:
al fine di non compromettere il raggiungimento degli obiettivi del PNRR e in osservanza del principio "do not significant harm" di rivedere, nel prossimo provvedimento utile, la disposizione in materia di recupero dei rifiuti nei cementifici, approvata in sede di conversione del decreto-legge, così da prevederne l'abrogazione ovvero una drastica riduzione del periodo di vigenza.
(0/2564/11/0610)
Girotto, Castaldi, Croatti