• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/06912 DE POLI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che: l'ANCI con una "nota sullo svolgimento delle sedute degli organi collegiali da remoto o in modalità c.d. mista, anche dopo la...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-06912 presentata da ANTONIO DE POLI
mercoledì 20 aprile 2022, seduta n.425

DE POLI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

l'ANCI con una "nota sullo svolgimento delle sedute degli organi collegiali da remoto o in modalità c.d. mista, anche dopo la cessazione dello stato di emergenza", in merito alla possibilità per gli enti locali di continuare a svolgere le sedute dei propri organi da remoto o in modalità mista (in parte da remoto e in parte in presenza) anche successivamente alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) ha disposto che, secondo quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 38 del testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), gli enti locali hanno la potestà regolamentare di disciplinare il funzionamento delle sedute delle giunte comunali e dei consigli comunali e metropolitani;

in piena fase emergenziale, l'articolo 73 del decreto-legge n. 18 del 2000 (detto "cura Italia") stabiliva che "al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non hanno regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono comunque riunirsi secondo tali modalità";

alcune amministrazioni locali hanno adottato, ancor prima dell'entrata in vigore del citato articolo 73 e per effetto della potestà regolamentare, norme statutarie o regolamentari per consentire a tutti o solo ad una parte dei componenti dei propri organi, di partecipare alle sedute in modalità telematica;

ciò peraltro è stato possibile anche in base alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (CAD) che prevedono che le pubbliche amministrazioni, "nell'organizzare autonomamente la propria attività, utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione. Inoltre, gli enti utilizzano, nei rapporti interni, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione";

le modalità disciplinate dalla normativa emergenziale, di svolgimento da remoto o in modalità mista delle sedute degli organi collegiali, quindi, si inserivano a pieno titolo in un percorso di digitalizzazione già avviato dagli enti locali, limitandosi a confermare tale facoltà e consentendo, in via eccezionale, di procedere con tali modalità "anche in assenza di apposito regolamento";

ne consegue che tutti i regolamenti adottati dagli enti locali prima e durante lo stato emergenziale, per disciplinare lo svolgimento delle sedute dei propri organi da remoto o in modalità mista, continuano ad essere efficaci anche successivamente al termine di cessazione dello stato emergenziale;

unica fattispecie che residua, e su cui invece l'ANCI ritiene che sussistano forti dubbi interpretativi circa la sua praticabilità giuridica, è quella relativa all'ente locale che, non avendo ancora adottato alcun regolamento, voglia proseguire con le modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità mista o solo da remoto, anche successivamente alla data di cessazione dell'emergenza,

si chiede di sapere, alla luce dei dati epidemiologici che impongono ancora misure di sicurezza e di prevenzione della diffusione del virus COVID-19, se il Ministro in indirizzo non reputi necessario fornire una soluzione, anche in via amministrativa, idonea ad individuare una fase transitoria che consenta all'ente locale che non ha ancora adottato alcun regolamento di procedere a sedute di consigli e giunte comunali da remoto o in modalità mista.

(4-06912)