• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/06917 BARBARO - Al Ministro dell'interno. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante: il prefetto di Piacenza, con decreto n. 32915 del 18 giugno 2021, ha disposto, nei confronti del...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-06917 presentata da CLAUDIO BARBARO
mercoledì 20 aprile 2022, seduta n.425

BARBARO - Al Ministro dell'interno. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il prefetto di Piacenza, con decreto n. 32915 del 18 giugno 2021, ha disposto, nei confronti del signor L.B., un provvedimento di revoca dello status di guardia particolare giurata volontaria, in ragione di una presunta violazione del regolamento di esercizio approvato dal questore di Piacenza in data 9 febbraio 2015; da tale addebito è derivata una denuncia presso la Procura della Repubblica di Piacenza che, tuttavia, ha disposto l'archiviazione, senza che gli enti interessati si opponessero, estinguendo il procedimento penale. Nondimeno, tuttavia, nei confronti di B., che è stato coordinatore provinciale del nucleo guardie zoofile di Piacenza dal 2015 fino all'atto di notifica del provvedimento, permane tuttora la revoca del decreto di qualifica di guardia giurata; all'uopo, quindi, egli ha inteso resistere espedendo i vari tentativi previsti dall'ordinamento per opporsi ed impugnare gli atti della pubblica amministrazione di cui si contesta l'illegittimità, l'irragionevolezza, l'irritualità e l'inadeguatezza;

comunque sia, al netto degli aspetti peculiari e personali della vicenda, che allo stato sono oggetto, come detto, di contenzioso amministrativo e contabile fra B. e la pubblica amministrazione, in questa sede appare opportuno segnalare come la Prefettura di Piacenza abbia agito, nell'applicazione di fonti normative e regolamentari, equiparando le guardie zoofile alle guardie particolari giurate che prestano servizio presso gli istituti di vigilanza privata, e in ragione di ciò ha inteso disporre il più afflittivo dei provvedimenti, ossia la revoca del decreto prefettizio di conferimento della qualifica di guardia giurata;

è ultroneo segnalare le enormi differenze che intercorrono fra i doveri e le mansioni delle guardie giurate zoofile, volontarie e disarmate, rispetto alle guardie particolari giurate armate, che svolgono opera di vigilanza privata: le prime, soggetti privati volontari, nello svolgimento di un pubblico interesse protezionistico nei confronti degli animali, agiscono in convenzione con gli enti locali nel quadro di attività che conferiscono loro, nei limiti del servizio cui sono destinate, lo status di agenti di polizia giudiziaria; le seconde, invece, sono lavoratori dipendenti assunti con regolari contratti di lavoro desunti dal contratto collettivo nazionale di categoria, e prestano la loro opera al servizio di un datore imprenditoriale che offre ai consumatori privati i propri servizi professionali;

il fatto che siano ugualmente guardie particolari giurate sia i volontari delle associazioni zoofile riconosciute che i "metronotte" degli istituti di vigilanza privata non esime la pubblica amministrazione, e vieppiù le Prefetture, a tenere presente che si tratta di realtà non sovrapponibili, che hanno compiti e funzioni strutturalmente diversi; equiparare le due figure appare non solo azzardato, ma finanche lesivo degli interessi in gioco, in quanto le guardie zoofile svolgono, in regime di volontariato, un ruolo di tutela della risorsa faunistica e dell'equilibrio naturale del patrimonio boschivo, mentre i "vigilantes" sono operatori retribuiti preposti alla sorveglianza privata e accessoria su specifici beni altrui, senza alcuna facoltà di controllo generico del territorio, che invece è tipica delle guardie ambientali e zoofile, le quali possono anche condurre attività di indagine di propria iniziativa, con potere di intervento diretto, sotto la direzione della Procura della Repubblica. A giudizio dell'interrogante, quindi, la vicenda citata è occasione per rendere definitiva chiarezza sull'applicazione dei regolamenti di esercizio delle guardie particolari giurate, approvati dalle Questure e che le Prefetture, sovente, intendono adoperare anche nei confronti delle guardie zoofile in materia di revoca e sospensione dei decreti di qualifica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda promuovere quanto necessario al fine di circoscrivere, definitivamente, il regolamento di esercizio delle guardie particolari giurate, la cui redazione è conferita dalla legge al questore, esclusivamente nei confronti degli istituti di vigilanza rispetto alle guardie particolari giurate addette alla vigilanza di beni privati, come da art. 1 del regio decreto-legge n. 1952 del 1935 e come previsto dall'allegato D al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (di cui al regio decreto n. 635 del 1940, art. 257, commi 3 e 4);

se intenda promuovere l'emanazione di circolari, indicazioni e linee guida, rivolte a questori e prefetti, al fine di caratterizzare in maniera peculiare l'ambito di applicazione dei regolamenti di esercizio nei confronti delle guardie giurate volontarie che svolgono, nell'ambito di convenzioni con gli enti locali, opere e servizi di interesse pubblico nonché mansioni di polizia giudiziaria.

(4-06917)