• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/03270 AUGUSSORI, ALESSANDRINI, RUFA, DE ANGELIS - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che: in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 26 del...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-03270 presentata da LUIGI AUGUSSORI
mercoledì 20 aprile 2022, seduta n.425

AUGUSSORI, ALESSANDRINI, RUFA, DE ANGELIS - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:

in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto misure di tutela per salute e la sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro dei lavoratori cosiddetti fragili;

in particolare, il comma 2 del richiamato articolo 26 ha previsto che, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, nonché per quelli in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero e non sia computato ai fini del periodo di comporto;

il comma 2-bis del medesimo articolo ha previsto che i lavoratori fragili debbano svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione o mediante lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;

le due disposizioni sono state oggetto di varie proroghe e, da ultimo, l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, ne ha prorogato gli effetti sino al 31 marzo 2022;

il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, non ha però disposto un'ulteriore proroga, con la conseguenza che i lavoratori fragili non dispongono né della possibilità di assentarsi dal lavoro, né della possibilità di svolgere la prestazione lavorativa da remoto;

lo scorso 4 febbraio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un decreto del Ministro della salute finalizzato ad individuare le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, il quale non ha però ricevuto concreta attuazione;

la cessazione dello stato di emergenza non riduce minimamente i rischi che alcune categorie di lavoratori corrono quotidianamente per recarsi al lavoro e per svolgere la prestazione lavorativa, anche perché la circolazione del virus, in Italia così come altrove, è ancora molto elevata e numerosi soggetti fragili, ancorché vaccinati, non hanno una risposta immunitaria adeguata a tutelarli;

un altro tema legato alla condizione lavorativa dei lavoratori fragili attiene all'indennità di malattia, erogata dall'INPS entro limiti temporali predefiniti, in relazione alla quale appare indispensabile che il diritto a percepire l'indennità sia mantenuto per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di evitare che tali lavoratori siano costretti a rientrare in servizio;

i problemi descritti si pongono non soltanto per i lavoratori fragili, ma anche per coloro che sono stati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

si chiede di sapere quali siano le iniziative di propria competenza che il Ministro in indirizzo intenda adottare, al fine di prorogare le tutele dei lavoratori fragili sino a quando l'andamento della situazione epidemiologica lo richieda, di consentire loro di percepire l'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di estendere tali tutele anche ai lavoratori riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate alla medesima emergenza epidemiologica.

(3-03270)