• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.7/00825 (7-00825) «Rizzo, Frusone».



Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00825presentato daRIZZO Gianlucatesto diMartedì 19 aprile 2022, seduta n. 678

   La IV Commissione,

   premesso che:

    la IV Commissione difesa della Camera dei deputati, nel corso della XVIII legislatura, ha più volte affrontato il tema del trattamento economico riservato alle forze speciali e delle indennità supplementari;

    la risoluzione conclusiva di dibattito n. 8-00038 «Sul trascinamento delle indennità supplementari», è stata approvata, accogliendo la riformulazione del Governo, con il seguente impegno: «a istituire un tavolo tecnico che approfondisca i principi fondamentali ispiratori del trattamento economico del personale militare e, in particolare, delle indennità operative, al fine anche di determinare la fattibilità concreta dell'introduzione di possibili maggiori benefici economici, sia al personale evidenziato nell'atto, sia per il personale appartenente al gruppo delle FS/FOS, quantificandone gli oneri e senza alterare gli equilibri della legge 23 marzo 1983, n. 78»;

   la risoluzione conclusiva di dibattito n. 8-00116 «Sul trattamento economico dei Corpi speciali delle Forze Armate» è stata approvata, accogliendo la riformulazione del Governo, con il seguente impegno: «ad avviare quanto prima i lavori del costituendo Tavolo tecnico in modo da approfondire i principi fondamentali ispiratori del trattamento economico del personale militare e, in particolare, delle indennità operative, al fine, altresì, di determinare la fattibilità concreta di garantire a tale personale un aumento o una rimodulazione, anche in relazione alle rinnovate e comuni modalità di impiego, quantificandone gli oneri e senza alterare gli equilibri della legge 23 marzo 1983, n. 78»;

   l'ordine del giorno n. 9/02790-bis-AR/311 del primo firmatario del presente atto, modificato in corso di seduta, è stato accolto favorevolmente con la seguente formulazione: «impegna il Governo: a valutare l'opportunità di garantire maggiori capacità addestrative, anche attraverso l'ammodernamento e l'aggiornamento delle aree ad esse destinate, nonché le risorse necessarie per l'introduzione di possibili maggiori benefici economici per il personale appartenente al gruppo delle Forze speciali e delle Forze per le Operazioni Speciali, nel rispetto degli equilibri previsti dalla legge 23 marzo 1983, n. 78»;

   la legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, relativa alle indennità operative del personale militare ha inteso riformare in modo organico tutte le indennità previste per il personale militare, distinguendo tra indennità fondamentali e supplementari e seguendo il principio della stretta correlazione tra le condizioni di impiego, di rischio e le responsabilità connesse alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio e l'indennità operativa corrispondente;

   l'articolo 9 della succitata legge definisce l'indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibie e per incursori e subacquei nella misura del 180 per cento quale percentuale più alta rispetto all'intero impianto, determinando così lo status e la condizione degli ufficiali e dei sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di incursore e la funzione operativa specifica svolta dal personale incursore e subacqueo;

   agli operatori subacquei militari, anche a quelli non in possesso di brevetto di incursore ma ricompresi in altre unità delle Forze armate, viene corrisposta un indennità di rischio, di cui al paragrafo precedente, volta a compensare prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale secondo quanto stabilito dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, e relativo regolamento attuativo;

   il legislatore ha inteso così determinare una misura volta a ristorare la diretta esposizione al rischio dell'operatore subacqueo, corrispondendo una indennità specifica per ora di immersione, per profondità e tipo di apparecchiatura utilizzata;

   la direttiva per il potenziamento del comparto OS (operazioni speciali), approvata dal Capo di Stato maggiore della difesa il 26 aprile 2018, ha elevato al «rango» di forze speciali il 185° Reggimento paracadutisti ricognizione acquisizione obiettivi (Rao) «Folgore» e il 4° Reggimento alpini paracadutisti Ranger ricomprendendoli nel cosiddetto Tier 2;

   del cosiddetto Tier 1 fanno parte le seguenti forze speciali: il 9° Reggimento d'assalto paracadutisti «Col Moschin», il Gruppo operativo incursori della Marina militare (GOI), il 17° Stormo incursori e il Gruppo intervento speciale (GIS) dell'Arma dei carabinieri, composti da personale in possesso di brevetto di incursore;

   il 21 aprile 2021 si è svolta presso la IV Commissione difesa della Camera dei deputati l'audizione informale del Generale di S.A. Lanza De Cristoforis, in qualità di Comandante interforze per le operazioni speciali, che ha illustrato, in virtù di quanto previsto dalla citata direttiva dell'aprile 2018, le differenti e specifiche condizioni e attività di impiego in ambito nazionale e internazionale previste per il Tier 1 e il Tier 2 e le relative indennità previste. Nello specifico, ai reparti Tier 1 competono anche missioni di interesse nazionale (riscontrabili nel protocollo d'impiego operativo del Ministero dell'interno (2015) nella legge 11 dicembre 2015, n. 198) e che caratterizzano l'addestramento e le capacità dei soli reparti incursori e per le quali i relativi reparti assicurano quotidianamente un'aliquota di personale in elevata prontezza;

   nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, è stato introdotto nel testo del decreto citato l'articolo 7-bis che consente al Presidente del Consiglio dei ministri di emanare disposizioni per l'adozione di misure di intelligence di contrasto, in situazioni di crisi o di emergenza all'estero che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o per la protezione di cittadini italiani all'estero, con la cooperazione di forze speciali della Difesa. La norma riguarda esclusivamente l'impiego di forze speciali Tier 1 escludendo altri assetti;

   il personale militare appartenente al Tier 1 e al Tier 2 svolge le missioni che identificano le forze speciali in ambito Nato ad un differente livello capacitivo;

   il percorso formativo e addestrativo volto al conseguimento del brevetto di incursore è particolarmente complesso e selettivo: comporta una forte spinta motivazionale e grande spirito di sacrificio a cui deve poter seguire un corrispettivo economico adeguato e proporzionato al rischio collegato. Il venir meno del principio enunciato porterebbe, nel medio-lungo periodo, ad un ulteriore calo dei reclutamenti;

   per le indennità fondamentali e per alcune indennità supplementari di ordine accessorio è stato riconosciuto il cosiddetto «trascinamento». Tale meccanismo consente una maggiorazione economica, da calcolarsi sull'indennità di impiego operativo di base, per il personale che, a causa di un cambio di impiego e di una differente indennità operativa, risulti destinatario di un decremento stipendiale. Per l'indennità supplementare da incursore non è previsto il meccanismo del trascinamento;

   il 23 dicembre 2021 è stato siglato uno schema di provvedimento di concertazione per il rinnovo del contratto economico e normativo relativo al triennio 2019-2021 del personale non dirigente del comparto sicurezza e difesa. L'accordo prevede, tra l'altro, una revisione dell'indennità di marcia, di fuori sede, di missione, di rischio, di maneggio di ordigni esplosivi e l'introduzione di nuove indennità volte a garantire l'efficacia dello strumento militare, favorendo di fatto l'attività operativa, addestrativa e di concorso al soccorso e all'ordine pubblico;

   in particolare, la specifica contrattazione determinerebbe un incremento delle indennità attribuibili ai reparti ricompresi nel Tier 2 ovvero di nuove indennità loro dedicate, con un conseguente innalzamento degli emolumenti al 170 per cento. Contestualmente, la rivalutazione dell'indennità di rischio destinata al personale militare in possesso di brevetto da incursore o operatore subacqueo, è elevata solo al 190 per cento;

   l'articolo 36 della Carta costituzionale stabilisce che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative di competenza ai fini della rivalutazione e dell'adeguamento in termini economici dell'indennità specifica prevista per il personale militare di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, nel pieno rispetto degli equilibri ivi previsti e dei rischi operativi connessi alla specificità e alla diversità dei compiti svolti, nonché ad assumere iniziative volte a consentire il meccanismo del «trascinamento» per le indennità di cui gode il personale di cui all'articolo 9, secondo comma, della citata legge n. 78 del 1983 e successive modificazioni.
(7-00825) «Rizzo, Frusone».