• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/07903 (5-07903)



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07903presentato daUNGARO Massimotesto diMartedì 19 aprile 2022, seduta n. 678

   UNGARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   con l'articolo 1, comma 152, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si è introdotto l'articolo 24-bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

   con tale disposizione, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possono optare per l'assoggettamento ad una imposta sostitutiva dei redditi prodotti all'estero, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione;

   con il successivo comma 159 del medesimo articolo 1, la citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede che le disposizioni di cui al comma 152 e la possibilità di esercizio dell'opzione, siano applicabili con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della norma, quindi a decorrere dal 1° gennaio 2017;

   l'articolo 24-bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dispone, poi, in merito alla quantificazione dell'imposta sostitutiva relativa ai redditi prodotti all'estero dai nuovi residenti, che la stessa sia calcolata, in via forfettaria, nella misura di euro 100.000 annui e che il beneficio cessi, in ogni caso, decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione;

   durante il periodo di validità dell'opzione, il beneficiario può altresì richiedere di estenderla a uno o più dei familiari, per ciascuno dei quali l'importo dell'imposta sostitutiva, da corrispondere ogni anno e fino alla revoca o allo spirare del beneficio, sarà pari ad euro 25.000;

   tali disposizioni, in vigore ormai da oltre 5 periodi di imposta, si ponevano il dichiarato obiettivo di far arrivare in Italia soggetti ad alto reddito e alta capacità di spesa, che potessero dislocare sul nostro territorio considerevoli investimenti, consumi e iniezioni di capitale –:

   se il Ministro interrogato, a distanza di oltre 5 anni fiscali dall'introduzione della norma, intenda fornire elementi riguardo al numero di beneficiari, all'impatto e alla quantificazione degli effetti diretti e indiretti per l'economia italiana e relativi in particolare alle maggiori entrate per la finanza pubblica derivanti dall'applicazione della stessa e a seguito dell'attrazione di nuovi contribuenti, in maniera disaggregata e suddivisi anno per anno per ciascun periodo di imposta.
(5-07903)