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Atto a cui si riferisce:
C.5/07491 (5-07491)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 13 aprile 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07491

  In riferimento alla vicenda Deiulemar compagnia di navigazione SpA, richiamata dagli Onorevoli interroganti, si evidenzia, preliminarmente, che le condotte adottate da tale società, per il tramite dei suoi soci e del proprio organo gestorio, hanno dato luogo, come noto, a fattispecie di reato accertate in sede giurisdizionale.
  Per quanto attiene al più generale profilo della disciplina fiscale dei Trust, in riferimento alla quale gli Onorevoli interroganti rilevano si debba fare una profonda riflessione, si deve osservare che l'ordinamento detta già delle indicazioni puntuali sul trattamento dei redditi.
  In particolare, la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha introdotto nell'ordinamento tributario nazionale alcune disposizioni in materia di Trust, volte proprio ad evitarne fenomeni elusivi.
  In breve, la legge finanziaria 2007, attraverso la modifica dell'articolo 73 del Tuir, ha riconosciuto al Trust un'autonoma soggettività tributaria e, conseguentemente, lo ha incluso tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES).
  Infatti, sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:

   a) i Trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principi l'esercizio di attività commerciali;

   b) i Trust residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

   c) i Trust non residenti, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato.

  Inoltre, ai fini della tassazione si distingue tra:

   1) Trust trasparenti, ossia con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazioni individuata nell'atto di costituzione del Trust o in altri documenti successivi ovvero in mancanza in parti uguali;

   2) Trust opachi, ossia senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al Trust medesimo. In questo caso, il metodo di calcolo del reddito dipenderà dall'applicazione delle norme relative alla tipologia di ente alla quale il Trust appartiene (commerciale residente, non commerciale residente, non residente);

   3) Trust misti, nei casi in cui un Trust sia al contempo opaco e trasparente (ciò avviene, per esempio, quando l'atto istitutivo preveda che parte del reddito di un Trust sia accantonata a capitale e parte sia invece distribuita ai beneficiari. In questo caso, la parte di reddito accantonata dovrà essere tassata in capo al Trust mentre l'altra verrà imputata ai beneficiari, qualora ricorrano i presupposti per l'imputazione, vale a dire quando i beneficiari abbiano diritto di percepire il reddito non accantonato a capitale. I redditi imputati ai beneficiari sono qualificati come redditi di capitale).

  Vi è, poi, una presunzione relativa di residenza fiscale in Italia dei Trust istituiti in un Paese non rientrante tra quelli con cui l'Italia ha un adeguato scambio di informazioni, individuati dal decreto del Ministero delle finanze 4 settembre 1996 (c.d. white list), qualora almeno un disponente e un beneficiario siano fiscalmente residenti in Italia ovvero nei casi in cui un soggetto fiscalmente residente in Italia ponga in essere, a favore del Trust, atti di trasferimento del diritto di proprietà su beni immobili, di costituzione o di trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, ovvero di vincoli di destinazione sugli stessi [art. 73, comma 3, del Tuir].
  Infine, l'articolo 13 del decreto-legge n. 124 del 2019, al fine di evitare la sostanziale detassazione dei redditi attribuiti ai soggetti italiani nei casi di Trust siti in Paesi con regime fiscale privilegiato, novellando il Tuir, ha previsto:

   1) l'inclusione tra i redditi di capitale anche dei redditi corrisposti a residenti italiani da Trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento ai redditi prodotti dal Trust si considerano a fiscalità privilegiata [art. 44, comma 1, lettera g-sexies), del Tuir];

   2) una presunzione relativa, stabilendo che qualora in relazione alle attribuzioni non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito (art. 45, comma 4-quater, del Tuir).

  Per quanto riguarda la prassi, sempre al fine di evitare fenomeni di elusione, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con appositi chiarimenti in materia.
  Al riguardo, si deve, in primo luogo, richiamare la Circolare n. 43/E del 2009, nella quale si evidenzia come anche mediante il Trust si possano configurare fenomeni di interposizione fittizia.
  A titolo esemplificativo, la medesima circolare ritiene fittiziamente interposti:

   Trust in cui il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;

   Trust in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento sé stesso come beneficiario;

   Trust in cui il disponente (o il beneficiario) è titolare di significativi poteri in forza dell'atto istitutivo, in conseguenza dei quali il Trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del Trust, non può esercitarli senza il suo consenso;

   Trust in cui il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al Trust, designando sé stesso e/o altri come beneficiari (cosiddetto «Trust a termine»);

   Trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere anticipazioni di capitale dal Trustee.

  Tanto premesso, si può ritenere che tale impianto normativo, oltre a non favorire fenomeni di elusione, consenta di contrastate l'utilizzo fraudolento dell'istituto del Trust.