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Atto a cui si riferisce:
C.5/07733 (5-07733)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 13 aprile 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07733

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 con cui è stato istituito un fondo per l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva che esercitano, in modo prevalente, le attività nei confronti delle quali, per effetto delle misure restrittive adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, è stata disposta la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021;
  L'articolo 11 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, ha disposto la destinazione prioritaria di una parte del suddetto fondo a favore dei soggetti titolari di partita Iva la cui attività prevalente, individuata dal codice Ateco 2007 «93.29.10 - Discoteche, sale da ballo, night-club e simili», risultava chiusa alla data del 23 luglio 2021. Con il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 9 settembre 2021 sono stati determinati i soggetti beneficiari del fondo e l'ammontare del contributo, nonché le modalità di erogazione.
  Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate (Prot. n. 336230/2021), sono state, altresì, definite le modalità di presentazione dell'istanza, le specifiche tecniche, e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del decreto summenzionato. Ai fini della richiesta del contributo, i soggetti erano quindi tenuti ad inviare una istanza – a partire dal giorno 2 dicembre 2021 e non oltre il giorno 21 dicembre 2021 – esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle entrate che è responsabile anche del processo di erogazione dei contributi stessi;
  Tutto ciò premesso, gli Interroganti lamentano che ad oggi sono ancora pendenti numerose liquidazioni dei contributi spettanti e, pertanto, gli Onorevoli chiedono al Ministro dell'economia e finanze «quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare per accelerare l'erogazione degli indennizzi di cui in premessa, anche individuando eventuali responsabilità in merito ai ritardi, e se non ritenga necessario rassicurare i titolari delle attività chiuse circa le risorse a loro destinate».
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.
  Come evidenziato dagli Onorevoli interroganti, l'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e l'articolo 11 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, hanno disposto l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle attività per le quali è stata disposta la chiusura a causa dell'emergenza epidemiologica.
  Al fine di dare attuazione alle richiamate disposizioni normative, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 settembre 2021, pubblicato in data 7 ottobre 2021, sono stati determinati i soggetti beneficiari del fondo e l'ammontare dell'aiuto, nonché le modalità di erogazione che sono state affidate all'Agenzia delle entrate.
  Conseguentemente, l'Agenzia delle entrate, con provvedimento del 29 novembre 2021, ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo in argomento. Sono state, inoltre, realizzate specifiche infrastrutture tecniche per garantire un'agevole presentazione delle istanze ed una corretta e tempestiva erogazione del contributo.
  Le istanze potevano essere trasmesse tra il 2 e il 21 dicembre 2021, tenuto conto che il termine per l'erogazione del contributo era fissato al 31 dicembre 2021, in considerazione delle previsioni del Temporary Framework dettate dalla Commissione europea.
  Nel corso del predetto periodo, sono state presentate n. 19.920 istanze, delle quali n. 16.721 sono state accolte, e sono stati eseguiti mandati di pagamento per un importo complessivo pari a circa 80 milioni di euro, entro il termine previsto del 31 dicembre 2021.
  Sono state, invece, scartate n. 3.199 domande a seguito dell'effettuazione dei controlli automatizzati da parte dell'Agenzia delle entrate rispetto alla correttezza del codice IBAN indicato nell'istanza, nonché rispetto al possesso dei requisiti previsti dalla norma, al fine di evitare eventuali tentativi di frode prima dell'erogazione dell'aiuto.
  I soggetti che hanno ricevuto lo scarto dell'istanza, come chiarito con la risoluzione n. 65 dell'11 ottobre 2020 dell'Agenzia delle entrate, possono presentare – all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente – domanda di correzione del codice IBAN erroneamente indicato nell'istanza, ovvero istanza di riesame di quella originaria al fine di illustrare le motivazioni per le quali si ritiene spettante il contributo e dimostrare l'effettivo possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa.
  L'ufficio dell'Agenzia delle entrate che riceve l'istanza di autotutela effettua le necessarie e puntuali attività istruttorie per verificare la spettanza del contributo, a seguito delle quali comunica l'eventuale diniego o accoglimento dell'istanza di autotutela. In particolare, in caso di accoglimento, l'Agenzia procede ad erogare il contributo direttamente sul conto corrente intestato al soggetto richiedente.
  Alla luce degli adempimenti procedurali sin qui descritti, l'Agenzia delle entrate precisa che non si ravvisano all'attualità ritardi nel processo di erogazione del contributo in argomento.