• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03495-AR/1 ... 9/3495-AR/138. (Testo modificato nel corso della seduta) Vitiello, Frate.



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03495-AR/138presentato daVITIELLO Catellotesto presentato Martedì 12 aprile 2022 modificato Mercoledì 13 aprile 2022, seduta n. 677

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede modifiche agli articoli 11 e 14 del nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recanti, rispettivamente, l'autorizzazione all'assunzione di addetti all'ufficio per il processo e la procedura per il loro reclutamento, nell'ambito del supporto delle linee di progetto ricomprese nel PNRR;

    introduce altresì l'incompatibilità tra la professione di avvocato e lo svolgimento dell'attività di addetto all'ufficio del processo, imponendo la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per l'intero periodo di lavoro;

    al contempo, per le assunzioni nell'ambito dei progetti di attuazione del PNRR, al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità, il decreto già richiamato, al comma 7-ter dell'articolo 1 stabilisce, in via generale, che ai professionisti non è richiesta la cancellazione dall'albo, dal collegio o dall'ordine professionale di appartenenza;

    per gli iscritti negli elenchi di personale dotato di alta specializzazione istituiti presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, non si applica neanche il divieto, previsto dal comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;

    alcune le modifiche introdotte in sede di conversione hanno previsto per i praticanti avvocato la possibilità di cumulare il periodo lavorativo effettuato in qualità di addetto all'ufficio per il processo con il periodo di pratica forense svolto prima dell'assunzione al fine di ottenere il certificato di compiuta pratica

    per gli avvocati che già esercitano la professione e che hanno superato la selezione per l'ufficio del processo la rinuncia in termini di sviluppo professionale appare invece particolarmente onerosa, anche in considerazione della disparità di trattamento rispetto alle altre casistiche relative all'attuazione del PNRR sopra richiamate e della natura a tempo determinato del contratto sottoscritto con la P.A.;

    appare quindi opportuno introdurre meccanismi di stabilizzazione per tali unità di personale, anche per evitare di disperdere risorse preziose che possono garantire efficacia ed efficienza all'azione amministrativa e all'esercizio della funzione giurisdizionale,

impegna il Governo

nell'ambito delle procedure concorsuali, a valorizzare l'esperienza professionale di tale personale così da non disperdere un capitale umano di competenza e professionalità che non possono che valorizzare e migliorare l'efficacia della predetta amministrazione.
9/3495-AR/138. (Testo modificato nel corso della seduta) Vitiello, Frate.